n. 137 ORDINANZA 18 maggio - 10 giugno 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24-29 luglio 2015, depositato in cancelleria il 30 luglio 2015 ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2015. Udito nella camera di consiglio del 18 maggio 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra. Ritenuto che, con ricorso spedito il 24 luglio 2015, pervenuto al destinatario il 29 luglio 2015 e depositato il giorno successivo (reg. ric. n. 78 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione principale di legittimita' costituzionale dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, e 119 della Costituzione;

che l'impugnato art. 29 - il quale, come le altre disposizioni della legge provinciale n. 6 del 2015, e' applicabile al «personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia» (art. 1 della legge provinciale n. 6 del 2015) - sotto la rubrica «Collocamento a riposo d'ufficio», stabilisce che «Al fine di favorire il ricambio generazionale e il contenimento delle spese di personale degli enti di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale stabilisce il collocamento a riposo d'ufficio e la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro del personale con diritto a pensione tenendo conto dei seguenti criteri: a) un'eta' anagrafica non inferiore a 63 anni e non superiore all'eta' prevista per la pensione di vecchiaia;

  1. graduale riduzione dell'eta' anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio, garantendo comunque la permanenza in servizio fino all'eta' anagrafica necessaria per escludere la riduzione della pensione;

  2. previsione del trattamento in servizio oltre il termine di cui alla lettera a) al fine di maturare il diritto alla pensione, e comunque non oltre l'eta' prevista dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici [comma 1]. In deroga al comma 1 trovano applicazione le specifiche disposizioni statali vigenti per la dirigenza medica e sanitaria [comma 2]»;

che, ad avviso del Presidente del...

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