n. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 aprile 2016 -

TRIBUNALE DI RAGUSA UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI ORDINANZA EX ART. 23 LEGGE 11 MARZO 1963, N. 87 Il Giudice per le indagini preliminari, esaminati gli atti del procedimento penale n. 2430/2015 r.g.n.r. nei confronti di Jammeh Jobis e di Jawne Mohammed Lamin, imputati del seguente: a) delitto di cui agli articoli 81 cpv e 110 c.p. e 12 commi 1, 3 lett. a,), b), c), d), e) 3-bis e 3-ter lett. b), decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche, perche', con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, operanti in territorio libico ed aventi la disponibilita' di armi, mezzi di trasporto, gommoni, imbarcazioni e diversi immobili utilizzati per l'alloggio dei soggetti extracomunitari in attesa della partenza in direzione delle coste italiane, in qualita' di scafista con il ruolo di guida e di pilotaggio di un gommone, compivano atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio italiano di 108 cittadini stranieri di varie nazionalita' in violazione delle norme contenute nel suddetto T.U. di riferimento, al fine di trarne indebito profitto, avendo i migranti corrisposto delle somme di denaro per pagare il prezzo del viaggio, trasportandoli, a bordo del predetto gommone, non idoneo per il suo stato e per le sue dimensioni a tenere il mare in condizioni di sicurezza ne' a contenere un numero cosi' ingente di persone, dalle acque libiche - ove gli stessi migranti erano stati condotti a bordo di autoveicoli dagli uomini libici - fino alla posizione lat. 33°14'N e long. 012°01'E, ove il gommone veniva intercettato dalla motonave «Dignity» di Medici senza frontiere ed i migranti ivi fatti salire e in seguito fino al Porto di Pozzallo. Con le aggravanti del numero degli immigrati superiore a cinque;

di avere esposto a pericolo la vita e l'incolumita' dei medesimi e di averli sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, distribuendo solo qualche porzione di cibo di scarsa qualita';

di avere commesso il fatto in concorso con piu' di due persone;

di avere commesso i fatti ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lett. a), b,), c), d), e) del comma 3 del medesimo art. 12. Con l'ulteriore circostanza aggravante di avere commesso i fatti al fine di trarne profitto, anche indiretto. Accertato in posizione lat. 33°14'N e long. 012°01'E ed in Pozzallo, il 23 giugno 2015. Ritenuta ammissibile e rilevante nel predetto giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 3-ter decreto legislativo n. 286/1998, nella parte in cui esso prevede pene pecuniarie in misura fissa per i soggetti autori delle condotte ivi previste (€

15.000,00 per ogni persona nella ipotesi base ed €

25.000,00 nella ipotesi aggravata);

Osserva 1. Sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo. In data 24 giugno 2015, alle ore 1,55 circa, Jammeh Jobis e Jawneh Mohammed Lamin venivano tratti in stato di fermo dalle Forze dell'Ordine in una operazione congiunta di salvataggio di un gommone in acque internazionali per il delitto di favoreggiamento della immigrazione clandestina di ben 108 cittadini extracomunitari, meglio descritto sopra. Tratti davanti al giudice per la convalida della misura, il 26 giugno 2015 il fermo veniva convalidato e, su richiesta del P.M., veniva applicata nei confronti degli odierni imputati la misura della custodia cautelare in carcere. Disposto il giudizio immediato, nei termini di legge, per il tramite dei rispettivi difensori, gli stessi avanzavano richiesta di definizione del procedimento mediante il rito di cui all'art. 444 c.p.p. con l'applicazione della pena per entrambi, nella misura finale di anni 2 di reclusione ed euro 1.000.000,00 di multa (per l'imputato Jammeh) e di due anni di reclusione ed €

700.000,00 di multa (per l'imputato Jawneh), espressamente subordinando tale richiesta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva, ed in subordine mediante giudizio abbreviato. La superiore pena, richiesta ex art. 444 c.p.p., alla quale il P.M. ha prestato il proprio consenso, e' stata cosi determinata: 1) per Jammeh Jobis: pena base per il delitto di cui all'art. 12, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998, anni 5 di reclusione ed euro 1.620.000,00 di multa (euro 15.000,00 per ciascuno dei 108 soggetti trasportati), aumentata, ex art. 12, comma 3-ter, lett. b), decreto legislativo n. 286/1998, a complessivi anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 2.700.000,00 di multa (euro 25.000,00 per ciascuno dei 108 soggetti trasportati), ulteriormente aumentata, ex art. 12, comma 3-bis, decreto legislativo n. 286/1998, a complessivi anni 6 e mesi 9 di reclusione ed euro 3.000.000,00 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni 4, mesi 6, di reclusione ed euro 2.100.000,00 di multa, ulteriormente ridotta per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, decreto legislativo n. 286/1998, ad anni 3 di reclusione ed euro 1.500.000,00 di multa, definitivamente ridotta per il rito prescelto nella misura finale di anni 2 di reclusione ed euro 1.000.000,00 di multa;

2) per Jawneh Mohammed Lamin: pena base per il delitto di cui all'art. 12, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. prevalente sulle contestate aggravanti, anni 4, mesi 6, di reclusione ed euro 1.500.000,00 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 3 di reclusione ed...

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