n. 135 SENTENZA 6 - 26 giugno 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile), introdotto dall'art. 1, comma 777, lettera l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con quindici ordinanze del 17 ottobre ed una del 15 novembre 2016, iscritte rispettivamente ai numeri da 5 a 15 e da 34 a 38 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 e n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di costituzione della SILVA sas di Sbragia Riccardo &

C., nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno e nella camera di consiglio del 6 giugno 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

udito l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di sedici (distinti) giudizi di ottemperanza promossi contro il Ministero della giustizia per l'attuazione di altrettanti provvedimenti giudiziari definitivi, con i quali era stato riconosciuto, ai rispettivi ricorrenti, il diritto all'equo indennizzo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), l'adito Tribunale amministrativo regionale per la Liguria - al fine del decidere sulla questione pregiudiziale di improcedibilita' (di ciascun ricorso), proposta dal Ministero resistente in ragione della denunciata omissione degli adempimenti e del mancato rispetto del termine dilatorio di cui al nuovo art. 5-sexies della legge stessa - ha ritenuto per cio' rilevante ed ha, quindi, sollevato, con le sedici ordinanze (di pressoche' identico contenuto) indicate in epigrafe, questioni incidentali di legittimita' costituzionale dei commi 1, 4, 5, 7 e 11 del predetto art. 5-sexies, introdotto nella legge n. 89 del 2001, dall'art. 1, comma 777, lettera l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)». Secondo il Tribunale rimettente, le ulteriori «modalita' di pagamento» dei crediti da equo indennizzo previste dalla normativa censurata - consistenti, appunto, nel condizionarlo al previo rilascio di una documentata dichiarazione attestante la mancata riscossione o proposizione di azione giudiziaria per il medesimo titolo e al decorso di un termine dilatorio di sei mesi decorrente dalla trasmissione, solo se regolare e completa, di tale dichiarazione e documentazione - si porrebbero, infatti, in contrasto, sia con l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto irragionevolmente discriminatorie nei confronti dei creditori di somme per equo indennizzo da eccessiva durata dei processi rispetto alla generalita' degli altri creditori di somme nei confronti della pubblica amministrazione;

sia con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost., poiche' l'introdotto termine semestrale - ulteriore rispetto a quello di centoventi giorni prescritto, in via generale, dall'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30 - si tradurrebbe in una ingiustificabile compressione del diritto di agire;

sia, infine, anche con gli artt. 111, primo e secondo comma, 113, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, per violazione del principio del giusto processo, sotto il profilo della effettivita' della tutela del creditore nei confronti della pubblica amministrazione. 2.- Nel solo giudizio iscritto al n. 15 del registro ordinanze 2017, si e' costituita - ed ha depositato memoria integrativa - la societa' ricorrente, la quale ha concluso, in via principale, per una declaratoria di inammissibilita', per irrilevanza, delle questioni (in quanto, a suo avviso, sollevate in relazione a normativa riferibile ai soli giudizi civili di esecuzione forzata e, comunque, inapplicabile, ratione temporis, nel giudizio di ottemperanza da essa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT