n. 134 SENTENZA 18 maggio - 10 giugno 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento vertente tra A.P. e S.S., con ordinanza del 17 giugno 2014, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 maggio 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza depositata il 17 giugno 2014 il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella parte in cui attribuisce alla competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 330 e 333 del codice civile. La questione viene sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, poiche' la previsione della competenza del Tribunale per i minorenni, accanto a quella del Tribunale ordinario, per i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilita' genitoriale di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., determinerebbe un trattamento processuale differenziato, privo di alcuna ragionevole giustificazione, di situazioni identiche sul piano dei diritti sostanziali. Viene, inoltre, denunciata la violazione degli artt. 97, secondo comma, e 111 Cost., poiche' la previsione della "duplice" competenza - del Tribunale ordinario e del Tribunale per i minorenni - per i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ. e la conseguente possibilita' di pronunce meramente processuali (di incompetenza, connessione, continenza, sospensione dei giudizi), nonche' di conflitto di giudicati, sarebbe in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e con il principio del giusto processo, sotto il profilo della ragionevole durata dei procedimenti. 2.- Il Tribunale rimettente riferisce di essere investito della decisione in ordine al ricorso proposto, ai sensi dell'art. 709-ter del codice di procedura civile, dal genitore di un minore, al fine di ottenere la modifica del decreto con cui, nel 2007, il Tribunale per i minorenni di Firenze - a seguito della cessazione della convivenza more uxorio tra i genitori - ha disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori. Nel costituirsi in giudizio, la parte resistente ha chiesto che il procedimento sia sospeso, ai sensi dell'art. 295 cod. civ., in attesa della definizione di altro giudizio promosso dalla Procura minorile di Firenze innanzi al Tribunale per i minorenni, avente ad oggetto i provvedimenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ. Al fine di evitare la possibilita' di provvedimenti contrastanti, il giudice a quo riferisce di avere chiesto al Tribunale per i minorenni la trasmissione degli atti del procedimento pendente innanzi a questo giudice, ma la richiesta non ha ricevuto alcun riscontro. Osserva il giudice a quo che la attuale formulazione dell'art. 38 disp. att. cod. civ., introdotta dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), ha mantenuto una serie di competenze del Tribunale per i minorenni, tra le quali rilevano in particolare i procedimenti promossi per la decadenza dalla responsabilita' genitoriale sui figli (art. 330 cod. civ.) e quelli per l'accertamento della condotta del genitore pregiudizievole ai figli (art. 333 cod. civ.). Viceversa, tutti gli altri procedimenti relativi ai diritti dei minori, non elencati nell'art. 38 disp. att. cod. civ., rientrano nella competenza del Tribunale ordinario e devono essere trattati con il rito camerale. Tra questi, in particolare, rilevano, per quantita' e delicatezza delle decisioni da assumere, quelli relativi all'esercizio della responsabilita' genitoriale (art. 316 cod. civ.), al concorso nel mantenimento dei figli (art. 316-bis cod. civ.) e all'ascolto del minore (art. 336-bis cod. civ.). Ad avviso del Tribunale, la controversia in esame denoterebbe l'assoluta irrazionalita' che la novella del 2012 ha introdotto nelle procedure che vedono come protagonisti i minori, in rapporto con la responsabilita' dei loro genitori o ascendenti, cosi' da determinare il dubbio di costituzionalita' dell'attuale formulazione dell'art. 38 disp. att. cod. civ., in riferimento all'art. 3 Cost., per trattamento ingiustificatamente differenziato di situazioni omogenee. Osserva il rimettente che con la legge n. 219 del 2012, e con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma...

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