n. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 2017 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 191 del 2016, proposto da: Pubblica Assistenza Avis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;

Contro Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marisa Barattini, con domicilio eletto presso lo studio Sede Legale Azienda Sanitaria in Ancona, via G. Oberdan, 2;

Per la revoca, ex art. 99 e 126, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115: del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto dalla competente commissione con decreto n. 40 del 2016. Nel ricorso per l'annullamento: della determina n. 15 del 15 gennaio 2016 con la quale il direttore generale dell'ASUR Marche ha stabilito, per l'anno 2016 i tetti massimi rimborsabili per i mezzi dedicati alla emergenza sanitaria nonche' gli acconti da corrispondere mensilmente alle associazioni di volontariato ed ha altresi' indicato i limiti massimi ed invalicabili di spesa per l'anno 2016 con riguardo ai trasporti sanitari e prevalentemente sanitari e ai trasporti non prevalentemente sanitari. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 16 settembre 2016 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con provvedimento n. 40 del 14 aprile 2016, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso questo Tribunale, ha deliberato di rigettare, la richiesta di ammissione a tale patrocinio presentata dall'Associazione ricorrente. La motivazione e' stata la seguente: con ordinanza n. 486/2015 il Tribunale amministrativo regionale Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria (di seguito Tar Reggio Calabria) ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 119 del Testo unico in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui esclude dal beneficio in parola, fra gli altri, le associazioni onlus che perseguono il c.d. lucro oggettivo (per inciso, la questione - ordinanza n. 194/2015 della Corte - e' stata trattata alla udienza del 6 aprile 2016, per cui si e' in attesa del deposito della decisione);

anche il Tar Marche, nella recente sentenza n. 157/2016, ha avuto modo di rimarcare la natura commerciale dell'attivita' svolta da enti ed associazioni di volontariato, cooperative sociali, etc., quando questa mira al tendenziale pareggio fra ricavi e costi;

l'istanza in epigrafe va pertanto respinta, rientrando la richiedente nel novero dei soggetti che perseguono il c.d. lucro oggettivo. Avverso tale atto, l'interessata ha proposto reclamo dinanzi a questo Collegio, ai sensi dell'art. 99, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, lamentando l'erroneita' dell'esclusione in quanto l'associazione non eserciterebbe attivita' economica. Osserva la ricorrente che la situazione reddituale patrimoniale dell'associazione sarebbe quella prevista dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, poiche' l'attivita' istituzionale e quelle connesse svolte dalla Onlus non costituiscono esercizio di attivita' commerciale e i proventi derivanti dal loro esercizio non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali. Del resto, con riguardo al trasporto sanitario, tra le principali attivita' esercitate dalla ricorrente ed oggetto del ricorso per cui ha chiesto il gratuito patrocinio, la Corte di giustizia dell'Unione europea avrebbe escluso la necessita' della sua assegnazione mediante procedure concorrenziali. Di conseguenza, la ricorrente rientrerebbe nella previsione dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del...

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