n. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 aprile 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3130 del 2016, proposto da: Pasquale Gaglione e Mara Graziano, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Gorgo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Russo, in Roma, Via Ottaviano n. 9;

Contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, U.S.R. - Ufficio scolastico regionale per la Campania e U.S.R. - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento del decreto d.g. M.I.U.R. n. 106 del 26 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2016, avente ad oggetto l'indizione del concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;

e per il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimita' del provvedimento impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'U.S.R. - Ufficio scolastico regionale per la Campania e dell'U.S.R. - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso in trattazione, i professori Pasquale Gaglione e Mara Graziano - docenti di ruolo della scuola pubblica che aspirano ad insegnare una diversa disciplina e/o in un diverso ordine di scuola, in relazione ai quali possiedono la relativa abilitazione, il primo immesso in ruolo nella classe concorsuale A043 e la seconda nella classe EEEE (scuola primaria) ed entrambi aspiranti alla classe A019 (ex A037), il primo in Campania e la seconda in Lombardia, in quanto in possesso del requisito di ammissione alla partecipazione al concorso, rappresentato dal possesso dell'abilitazione nella predetta classe concorsuale A019 (ex A037), rispettivamente conseguita, per il primo, mediante T.F.A. presso l'Universita' degli studi Federico II di Napoli in data 1.9.2015 e, per la seconda, mediante T.F.A. presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 9 luglio 2013 - hanno impugnato il decreto del direttore generale del M.I.U.R. n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 26 febbraio 2016, avente ad oggetto il «Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado», nella parte in cui, all'art. 3, rubricato «Requisiti di ammissione», al comma 2, dispone testualmente che «1. Ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge non puo' partecipare ai concorsi per titoli ed esami il personale docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali» nonche' nella parte in cui, al successivo art. 4, rubricato «Domanda di ammissione: termine e modalita' di presentazione», comma 3, ultima parte, dispone testualmente che «...I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai scusi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse, non sono n i alcun caso prese in considerazione»;

Considerato che il richiamato art. 1, comma 110, ultima parte, della legge n. 107/2015, dispone testualmente che «Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non puo' comunque partecipare il personale docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali» e che, pertanto, sul punto in contestazione, l'impugnato art. 3, comma 2, del decreto d.g. M.I.U.R. n. 106 del 23 febbraio 2016 deve ritenersi meramente riproduttivo ed esecutivo della norma legislativa surrichiamata;

Considerato che i ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo e in via dichiaratamente principale, ai fini di fare rilevare l'illegittimita' del provvedimento impugnato per contrasto con la norma primaria di riferimento, la necessita' di procedere ad una lettura costituzionalmente orientata del predetto art. 1, comma 110, ultima parte, della legge n. 107/2015, ossia nel senso che la predetta norma debba essere interpretata nel senso che assuma valenza preclusiva «della partecipazione dei docenti al concorso a cattedre in un'altra regione rispetto a quella di immissione in ruolo - in ipotesi per ottenere il trasferimento nella propria provincia di residenza - ma sempre in relazione alla medesima classe concorsuale per la quale essi sono stati assunti a tempo indeterminato. E cosi', per esempio, il docente siciliano assunto a tempo indeterminato in Lombardia per la classe di concorso A019, non potrebbe partecipare al concorso a cattedre in Sicilia per la medesima classe di concorso A019. Cosi' interpretata, dunque, la disposizione di legge andrebbe letta nei seguenti termini: "Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non puo' comunque partecipare il personale docente ed educativo gia' assunto (ndr per la medesima classe concorsuale ma in diversa regione) su posti e cattedre coli contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali"»;

Considerato che, tuttavia, un'interpretazione nel senso prospettato della norma di cui trattasi, alla luce del suo chiaro ed inequivocabile tenore testuale, nei termini di cui in precedenza, che non lascia, appunto, alcun margine effettivo per un (ri)dimensionamento della sua portata applicativa, non puo' essere fondatamente propugnata (atteso, altresi', che la norma ripete, sostanzialmente, il suo contenuto da analoga disposizione ministeriale gia' inserita nell'art. 2, comma 6, del d.d.g. M.I.U.R. n. 82 del 2012, la quale, in tal modo, e' stata, pertanto, in sostanza appositamente «legificata»);

Considerato, infatti, che non puo' fondatamente argomentarsi a contrario avuto riguardo al precedente disposto normativo di cui al comma 104, relativo al piano straordinario di assunzioni di cui ai commi immediatamente precedenti, nella parte in cui stabilisce testualmente che «E' escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale gia' assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 96, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi e' iscritto o in cui e' assunto», atteso che, sebbene il comma 110, che interessa in questa sede, non contenga la specificazione ulteriore evidenziata di cui da ultimo - riferita, appunto, proprio all'irrilevanza esplicita, ai...

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