n. 133 SENTENZA 7 febbraio - 26 giugno 2018 -
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 settembre 2015 (Doc. IV-ter, n. 7) relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Antonio Gentile nei confronti del dott. Franco Petramala, promosso dal Tribunale ordinario di Cosenza, seconda sezione civile, con ordinanza-ricorso notificato il 4 agosto - 13 settembre 2017, depositato presso la cancelleria il 2 ottobre 2017 e iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2017, fase di merito. Udito nella udienza pubblica del 6 febbraio 2018 il Presidente Giorgio Lattanzi, che, sentito il Giudice relatore Daria de Pretis, dispone che sia omessa la relazione. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza-ricorso del 17 gennaio 2017, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale l'8 febbraio 2017, il Tribunale ordinario di Cosenza, seconda sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione del 16 settembre 2015 con cui il Senato della Repubblica ha dichiarato insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni fatte dal senatore Antonio Gentile con riferimento al dott. Franco Petramala in tre occasioni nel 2009. A seguito di tali dichiarazioni lo stesso Petramala aveva promosso un giudizio civile, chiedendo che Gentile fosse condannato al risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo stampa. Il giudice ricorrente riferisce che le dichiarazioni - puntualmente riportate - ritenute diffamatorie sono contenute: in un editoriale pubblicato il 30 luglio 2009 ne «Il Quotidiano della Calabria»;
in un comunicato pubblicato dall'Ansa il 3 agosto 2009 e poi, in parte, ne «Il Quotidiano della Calabria» del 4 agosto 2009;
in un editoriale pubblicato ne «Il Quotidiano della Calabria» il 28 agosto 2009. Esse riguardano la mancanza dei requisiti per la nomina dell'attore a direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Cosenza e la gestione dell'azienda medesima. Poiche' il senatore convenuto ha invocato l'art. 68, primo comma, Cost., il Tribunale ha trasmesso gli atti al Senato e quest'ultimo, su proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, nella seduta del 16 settembre 2015 ha affermato che le richiamate dichiarazioni costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, pertanto insindacabili ai sensi della citata norma costituzionale. Il giudice riferisce che la deliberazione del Senato mette in evidenza l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e un atto di sindacato ispettivo del 16 settembre 2009, che, pur successivo agli articoli di stampa, sarebbe stato tuttavia prevedibile sulla base di elementi «embrionali» contenuti in un precedente atto di sindacato ispettivo del 28 luglio 2009. Il Tribunale ricorrente non ravvisa invece tale nesso funzionale. Esso ricorda che, alla luce della giurisprudenza costituzionale (e' richiamata la sentenza n. 144 del 2015), il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'attivita' parlamentare richiede il concorso di due requisiti: a) un...
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