n. 133 SENTENZA 22 marzo - 7 giugno 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12, terzo periodo;

27, comma 9;

34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13;

49, commi 5 e 7;

e 50, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-23 maggio 2016, depositato in cancelleria il 24 maggio 2016 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2016. Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 17-23 maggio 2016, depositato nella cancelleria di questa Corte il 24 maggio 2016, ha impugnato gli artt. 12;

27, comma 9;

34, commi 1, 7, 12, [recte: terzo periodo], e 13;

49, commi 5 e 7;

e 50, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 18 marzo 2016, n. 12, supplemento ordinario n. 1, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 81, terzo comma, 97, 117, secondo comma, lettere e), h) ed s), e 119, secondo comma, della Costituzione, e all'art. 14 dello statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana). 2.- L'art. 12 della legge regionale n. 3 del 2016, la cui rubrica reca «Principi di regolamentazione delle Zone a traffico limitato», stabilisce che «I comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL) approvano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che preveda: a) le tariffe per ottenere il permesso di accesso alle ZTL;

  1. le riduzioni per i veicoli meno inquinanti;

  2. l'accesso gratuito alle ZTL per le persone disabili, le cui autovetture siano dotate di contrassegno speciale, e per le vetture a trazione elettrica;

  3. le agevolazioni per i residenti all'interno del perimetro ZTL e l'applicazione agli stessi di tariffe differenziate rispetto a quelle applicate ai non residenti;

  4. le misure necessarie volte ad incentivare il trasporto pubblico e la lotta all'inquinamento;

  5. il regime delle sanzioni da applicare in base al Codice della strada, nonche' appositi strumenti di monitoraggio sull'inquinamento». 2.1.- Ad avviso del ricorrente, la norma eccederebbe dalle competenze di cui all'art. 14 dello statuto siciliano, che non contempla la competenza legislativa in materia di «ordine pubblico e sicurezza» e di «sicurezza stradale». 2.2.- L'art. 12 della legge regionale n. 3 del 2016 violerebbe, altresi', gli artt. 117, secondo comma, lettera h), 3 (principio di eguaglianza) e 97 (principio di buon andamento) Cost. 2.3.- La difesa dello Stato richiama l'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), rubricato «Regolamentazione della circolazione nei centri abitati», che prevede, tra l'altro: «I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio [...]. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma [...]». In attuazione di tale disposizione e' stata adottata la circolare del Ministro dei lavori pubblici 21 luglio 1997, n. 3816, recante «Direttive per l'individuazione dei comuni che possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, nonche' per le modalita' di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati». 2.4.- La norma regionale, invadendo gli ambiti di competenza attribuiti alla legislazione esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza», contrasterebbe con la disciplina statale che e' volta a garantire esigenze di uniformita' su tutto il territorio nazionale. 2.5.- In via subordinata il ricorrente deduce che il legislatore regionale avrebbe: - individuato i criteri per l'emanazione dei regolamenti comunali, per disciplinare le zone a traffico limitato, in contrasto con la disciplina statale che rimette cio' alla diretta competenza dei Comuni;

- enunciato principi che si discostano da quelli statali in quanto, da un lato non determinano le categorie esentate ed agevolate come sancito nella circolare del 1997, non ricomprendendo tra le categorie esentate i veicoli di polizia stradale, vigili del fuoco e servizi di soccorso, i veicoli per il trasporto delle merci, i taxi, i ciclomotori, e i motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc.;

dall'altro, non prevedono tra le categorie agevolate anche i veicoli per il trasporto delle merci (vincolati comunque ad orari e percorsi), i ciclomotori, in relazione alla minore occupazione di spazio, dinamico e statico, rispetto alle autovetture, i domiciliati in analogia ai residenti. 3.- L'art. 27, comma 9, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, che interviene in materia di personale precario, nella parte in cui modifica il comma 4 dell'art. 32 (rubricato «Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione») della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale), sostituendo le parole «e fino al 31 dicembre 2016» con «e fino al 31 dicembre 2018», contrasterebbe con i commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che fissano il termine per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato al 31 dicembre 2016. Inoltre, poiche' i fondi per le finalita' di stabilizzazione del personale precario venivano previsti ed alimentati solo per il triennio 2014-2016 e non anche per il biennio 2017-2018, la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 81, terzo comma, Cost., i cui principi si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e ne vincolano la legislazione. 4.- L'art. 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13, della legge regionale siciliana n. 3 del 2016, che disciplina il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e 119, secondo comma, Cost. 4.1.- L'art. 34, comma 1, eccederebbe le competenze legislative sancite dall'art. 14 dello statuto speciale, che non contempla la materia «tutela della concorrenza», che appartiene alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato. La norma regionale stabilisce che «i soggetti conferitori in discarica dei rifiuti di cui al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [Norme in materia ambientale], corrispondono alla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, secondo la disciplina di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di seguito indicata, in considerazione del livello di raccolta differenziata su base annua». 4.2.- Il citato comma 1, nel disciplinare la soggettivita' passiva del tributo, non sarebbe conforme alla disciplina statale, che all'art. 3, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) individua come soggetto passivo del tributo il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo. Peraltro, anche la legge della Regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione), all'art. 2, comma 3, rinvia alla disciplina nazionale del tributo. 4.3.- L'art. 34, comma 1, inoltre, fissando la misura minima e massima del tributo, variandone gli importi in base alla percentuale di raccolta differenziata del Comune, sarebbe in contrasto con il comma 29 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995. 4.4.- La norma regionale, pertanto, lederebbe la potesta' legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e, nel dettare una diversa determinazione del tributo, travalicherebbe i limiti stabiliti dall'art. 119, secondo comma, Cost., che subordina il potere delle Regioni e degli enti locali di stabilire entrate e tributi propri al rispetto dei principi di coordinamento del sistema tributario. 4.5.- L'art. 34, comma 7, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, prevede che «Per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili, dal 1° gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e' pari al venti per cento del tributo di cui al comma 1, oltre l'addizionale di cui al comma 4, ove dovuta». La disposizione esorbiterebbe dalle competenze statutarie di cui all'art. 14 dello statuto regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che il tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi in discarica e' istituito e disciplinato dal comma 24 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, e che il successivo comma 27 (recte: 29) rimette la fissazione dell'ammontare dell'imposta alla legge della Regione, indicando...

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