n. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2018 -

IL GIUDICE a scioglimento della riserva datata 29 marzo 2017;

esaminati gli atti di causa e la documentazione in allegato;

rilevato che con atto di citazione datato 10 novembre 2014, notificato il 12 novembre 2014, Gasser Edith, nell'assumere: 1) che il defunto marito dell'attrice Rubner Hans nato a Chienes (BZ) il 24 novembre 1932 e deceduto il 18 dicembre 2009, ha ricoperto la carica di Consigliere dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, dal 13 dicembre 1973 al 25 marzo 1987, versando contributi finalizzati all'erogazione dell'assegno vitalizio per oltre dieci anni;

2) che il Rubner ha inoltre ricoperto la carica di membro senatore dal 1987 al 1994;

3) che la Regione ha disposto la corresponsione al medesimo, ed in seguito all'attuale attrice a titolo di reversibilita', dell'assegno vitalizio quantificato nel luglio 2014 in euro 4.765,89 mensili lordi;

4) che la stessa si e' vista rideterminare l'assegno vitalizio di reversibilita' erogato dal Consiglio regionale nella ridotta misura in euro 1.895,89, nonche' il «recupero della maggiore somma erogata» - cosi' rideterminata quale, differenza fra il limite massimo, di €

9.000,00 introdotto dall'art. 3 L.R. n. 5/2014, e l'ammontare dell'assegno vitalizio di reversibilita';

ha chiesto che sia accertato il suo diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio di reversibilita' erogato dal Consiglio regionale nell'ammontare di euro 4.765.89 mensili senza subire le decurtazioni di cui agli articoli 2 - 3 l.r. 5/2014, con conseguente condanna della resistente al versamento di quanto indebitamente trattenuto. L'attore ha censurato gli articoli 2 e 3 della menzionata l.r. ed i provvedimenti amministrativi che ne sono conseguiti, lamentandone la contrarieta' ai principi comunitari e convenzionali dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici come garantiti dagli articoli 3, 10, 11 e 117, comma 1 della Costituzione e articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonche' ha lamentato la contrarieta' della suddetta legge regionale ai principi di ragionevolezza, di gradualita' e di uguaglianza ed ancora la violazione del riparto di competenze legislative fissato all'art. 117 Cost., chiedendo che venga sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2 e 3 della l.r. 5/2014 per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 11, 42, 117 Cost.;

rilevato che l'attore ha evocato nel presente giudizio il Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, i quali si sono costituiti in giudizio, deducendo l'infondatezza di ogni lamentata violazione costituzionale;

rilevato che, instaurato il contraddittorio, la causa veniva discussa sulla questione preliminare della giurisdizione e che, a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione, la Suprema Corte ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, motivo per cui il presente giudizio e' stato riassunto dalle parti e discusso all'udienza del 29 marzo 2017;

evidenziata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale per le seguenti ragioni: 1) la rilevanza perche' la pretesa...

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