n. 132 SENTENZA 6 aprile - 10 giugno 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), promosso dal Consiglio di Stato, quarta sezione giurisdizionale, nel procedimento vertente tra Sgro' David ed altri e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 27 aprile 2015, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti. Ritenuto in fatto 1.- Il Consiglio di Stato, quarta sezione giurisdizionale, con ordinanza del 27 aprile 2015, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (d'ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), che cosi' dispone: «L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non da' diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge». 2.- Il giudice a quo ha riferito che i ricorrenti, tutti agenti del Corpo di polizia penitenziaria, per periodi di tempo piu' o meno lunghi tra il 2004 ed il 2012 avevano prestato attivita' lavorativa in giorni festivi o da destinare al riposo settimanale ed avevano chiesto, con trentasei separati ricorsi, al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia il compenso per le ore di straordinario prestate, nonche' il risarcimento del danno da usura psicofisica patito ovvero, in via subordinata, la determinazione di una indennita' supplementare, dovuta in base agli accordi sindacali di categoria. 3.- Secondo quanto evidenziato dal giudice rimettente le pretese avanzate in via principale in primo grado dai ricorrenti traevano sostegno da un indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, in base al quale il disagio subito per aver prestato attivita' lavorativa in una giornata deputata al riposo settimanale non e' sufficientemente compensato dalla speciale indennita' prevista dalla contrattazione collettiva e recepita con decreti del Presidente della Repubblica (in particolare quantificata dall'art. 10, comma 3, del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007» in euro 5 all'ora, elevato ad euro 8 all'ora dall'art. 15, comma 4, del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007») che, in base all'espresso dato normativo, serve a compensare la sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero e non assorbe il compenso dovuto per il lavoro straordinario. Ad avviso del Consiglio di Stato il computo di quest'ultimo deve essere effettuato facendo riferimento alle ore eccedenti l'orario di servizio di 36 ore lavorative settimanali, di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 170 del 2007 (cosiddetto criterio di computo "orizzontale") e non all'eccedenza oraria del solo giorno di riferimento (cosiddetto criterio di computo "verticale") e l'istituto non va confuso con il "riposo recupero" di cui all'art. 11, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) - che spetta in ogni caso poiche' serve a far recuperare al lavoratore il riposo settimanale di cui non ha fruito - e con il "riposo compensativo", previsto dagli accordi sindacali quale modalita', alternativa alla monetizzazione, di compensazione del lavoro straordinario. 4.- Il TAR Lombardia, presso cui erano stati incardinati i giudizi di primo grado, aveva rigettato le pretese di pagamento dei ricorrenti, discostandosi dall'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato ritenuto incompatibile con quello espresso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 6 ottobre 1998, n. 9895, per cui il lavoro prestato il settimo giorno consecutivo, quando e' rispettata la cadenza di un giorno di riposo settimanale, non e' ontologicamente qualificabile come lavoro straordinario. Pertanto il TAR aveva concluso che, allo svolgimento del normale orario di lavoro nel giorno festivo, deve far seguito un giorno di recupero, rimanendo impregiudicata la questione...

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