N. 132 ORDINANZA 21 - 25 maggio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI;

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 15, comma 5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con tre ordinanze del 9 giugno, una ordinanza del 17 giugno e una ordinanza del 27 luglio 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 263, 271, 272, 273 e 274 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 2011 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che con ordinanze n. 3018, n. 3059 e n. 3060 del 9 giugno 2011, n. 3247 del 17 giugno 2011 e n. 4084 del 27 luglio 2011, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, chiamato a pronunciarsi su ricorsi proposti da societa' che effettuano attivita' di recupero rifiuti, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 76 111 e 125 della Costituzione, degli articoli 135, comma 1, lettera e), 15, comma 5, 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge n. 44 del 18 giugno 2009, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo);

che le ordinanze sono state pronunciate nella fase cautelare dei giudizi a quo;

che l'art. 135, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 104 del 2010, attribuiva alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera p) del medesimo decreto;

che l'art. 133, comma 1, lettera p), con riferimento alle materie di giurisdizione esclusiva, indica: 'le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992...

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