n. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 2018 -

CORTE DEI CONTI Sezione di controllo per la Regione siciliana Nell'adunanza pubblica del 4 aprile 2018, composta dai seguenti magistrati: Maurizio Graffeo - presidente;

Francesco Albo - consigliere;

Luciano Abbonato - consigliere;

Sergio Vaccarino - primo referendario;

Gioacchino Alessandro - primo referendario - relatore;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» convertito, con modifiche, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 243-bis del TUEL - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 243-quater del TUEL - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevede l'adozione di linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, ai fini dell'istruttoria e dell'esame del piano di riequilibrio da parte della Commissione per la stabilita' degli enti locali di cui all'art. 155 del TUEL;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 16/SEZAUT/2012/INPR contenente le linee guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 1/SEZAUT/2013/QMIG e n. 13/SEZAUT/2013/QMIG sul rapporto tra procedura di riequilibrio e «dissesto guidato»;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2013/QMIG, sulla natura del termine per la presentazione del piano, sulle condizioni di ammissibilita' del piano e sui poteri istruttori della sezione regionale di controllo competente;

Vista le deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 11/SEZAUT/2013/INPR, n. 22/SEZAUT/2014/QMIG e n. 9/SEZAUT/2017/QMIG sulla perentorieta' dei termini della procedura di riequilibrio e sull'eccezionalita' delle norme sulla loro modifica;

Richiamata la deliberazione di questa sezione n. 59/2016/PRSP del 24 febbraio 2016 con cui si e' accertata la violazione del termine perentorio prescritto dall'art. 243-bis, comma 5, del TUEL entro cui il Comune di Pozzallo avrebbe dovuto concludere la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (avviata con deliberazione consiliare n. 50 del 24 luglio 2014) e, conseguentemente, e' stata disposta l'applicazione dell'art. 243, comma 7, del TUEL ai fini della dichiarazione del dissesto finanziario;

Richiamata, altresi', la sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti n. 12/2016/EL del 20 aprile 2016, depositata il 13 giugno 2016, con cui e' stato definito - con rigetto del ricorso - il giudizio ad istanza di parte del Comune di Pozzallo ai sensi dell'art. 243-quater, comma 5, avverso la citata deliberazione;

Vista la nota n. prot. 3386 in data 1° marzo 2017, trasmessa (solo) per conoscenza a questa Sezione di controllo, con cui il commissario ad acta dell'Assessorato regionale delle autonomie locali presso il Comune di Pozzallo - nominato per dare esecuzione alla surriferita deliberazione n. 59/2016/PRSP - ai sensi del combinato disposto dell'art. 243-quater, comma 7, del TUEL e dell'art. 109-bis dell'O.R.EE.LL. - comunicava all'assessorato di sospendere ogni iniziativa tesa alla dichiarazione di dissesto a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 5, comma 11-septies del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, introdotto dalla legge di conversione 27 gennaio 2017, n. 19;

Vista la conseguente deliberazione del consiglio comunale di Pozzallo n. 23 del 26 aprile 2017, avente ad oggetto: «Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19 recante: "Proroga e definizione dei termini". Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» con cui l'ente adottava un nuovo piano di riequilibrio finanziario;

Vista in merito la relazione del magistrato istruttore n. prot. 67924667 del 13 ottobre 2017;

Vista la successiva richiesta di rimodulazione del predetto piano di riequilibrio del Comune di Pozzallo ai sensi dell'art. 1, commi 888 e 889, della legge n. 205 del 2017 (n. prot. Cdc 323 del 15 gennaio 2017);

Vista le ordinanze del presidente della sezione n. 86/2018/CONTR e n. 87/2018/CONTR in data 14 febbraio 2017 con cui la sezione e' stata convocata in camera di consiglio per trattare le osservazioni relative all'approvazione del nuovo piano di riequilibrio e pronunciarsi sulla richiesta di rimodulazione del nuovo piano;

Vista l'ordinanza n. 51/2017/PRSP con cui, nella suddetta camera di consiglio, il collegio ha disposto di instaurare del contraddittorio con l'ente sulle questioni sottoposte all'esame della sezione, e di rinviare ad adunanza pubblica, assegnando termine all'ente per depositare osservazioni;

Vista le ordinanze del presidente della sezione n. 110/2018/CONTR e 114/2018/CONTR con cui si e' fissata per la discussione in contraddittorio con l'ente, dapprima l'adunanza pubblica del 19 marzo 2018, e quindi, a seguito dell'istanza di rinvio formulata dall'ente, quella odierna, con termine a favore dell'ente di tre giorni liberi prima per far pervenire eventuali memorie;

Vista la memoria trasmessa dall'ente in data 30 marzo 2018 (acclarata al prot. della sezione in pari data al n. prot. Cdc 3142) tramite P.E.C., sottoscritta dal sindaco dell'ente e dal prof. avv. Felice Giuffre', quale rappresentante e difensore del Comune di Pozzallo, giusta procura speciale alla stessa allegata;

Udito all'odierna adunanza pubblica, il magistrato istruttore primo referendario dott. Gioacchino Alessandro;

nessuno presente per l'ente;

Ritenuto di doversi pronunciare, nell'esercizio delle competenze decisorie di cui agli articoli 243-quater e 243-bis del TUEL, sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale avviata dal Comune di Pozzallo e sulla richiesta di rimodulazione che ad essa accede;

Ritenuto, pregiudizialmente, di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge n. 244 del 2016;

Visti gli articoli 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Fatto 1. Con deliberazione n. 59/2016/PRSP del 24 febbraio 2016 questa Sezione di controllo ha accertato che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Pozzallo ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL e' stato deliberato oltre il termine perentorio di cui all'art. 243-bis, comma 5, del TUEL;

l'ente aveva, infatti, avviato la procedura (a seguito delle incontrovertibili condizioni di precarieta' finanziaria e del giudizio di inadeguatezza delle misure correttive accertati da questa sezione gia' in occasione dei precedenti controlli finanziari) con deliberazione consiliare n. 50 del 24 luglio 2014 mentre il piano di riequilibrio e' stato tardivamente adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 119 del 30 dicembre 2014. Conseguentemente, questa sezione, con la citata pronuncia ha disposto l'applicazione dell'art. 243-quater, comma 7, del TUEL per la dichiarazione del dissesto finanziario, sospendendo tuttavia gli effetti (ai sensi dell'orientamento nomofilattico, ex art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174/2012 della Corte dei conti, di cui alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/2013/QMIG) per trenta giorni, nelle more dei termini per l'impugnazione della delibera medesima, e sino all'esito dell'eventuale impugnazione. Ha, quindi, ordinato, nel medesimo dispositivo, che - alla scadenza del termine per l'impugnazione e all'esito del relativo giudizio - la deliberazione venisse trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per gli adempimenti strettamente conseguenziali al deliberato e preordinati alla dichiarazione del dissesto finanziario a norma dell'art. 109 dell'ordinamento regionale delle autonomie locali per la Regione siciliana approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 (di seguito anche O.R.EE.LL.), richiamato dall'art. 58 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26. 2. Il comune ha impugnato la citata pronuncia innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti ed il ricorso e' stato rigettato con sentenza n. 12/2016/EL del 13 giugno 2016. Conseguentemente, questa sezione ha provveduto a comunicare tempestivamente (nota n. prot. 6161 del 20 giugno 2016) l'esito del giudizio davanti all'Assessorato regionale delle autonomie locali per dare seguito ed esecuzione alla pronuncia. L'organo...

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