n. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2016 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in funzione di giudice del lavoro Ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale pronunciata nella causa iscritta al n. 9666 R.G.L. 2014, promossa da: Benedetto Antonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Bausardo e Valentina Sechi (domiciliatari), entrambi del Foro di Torino, parte ricorrente;

Contro REAR Soc. Coop. a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Antonio Munafo', rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mangione (domiciliatario), del foro di Torino, nonche' dagli avv.ti Giorgio Frus ed Andrea Buchicchio, entrambi del Foro di Torino, parte convenuta. Oggetto della causa: ricalcolo retributivo derivante dall'applicazione di diverso CCNL (domanda principale) e pagamento delle integrazioni contrattuali delle indennita' legali di infortunio e malattia (domanda subordinata). Oggetto della rimessione: art. 92, comma 2, codice di procedura civile (nel testo modificato dall'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, e quindi dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162), in riferimento: all'art. 3, comma 1, Cost. (inteso sia come principio di ragionevolezza delle scelte legislative che come principio di eguaglianza delle situazioni incluse nella norma rispetto, quale tertium comparationis, a quelle - di pari gravita' ed eccezionalita' - escluse da essa, quali quelle, a titolo esemplificativo, prese in considerazione dalla Corte di Cassazione (punti nn. 16 e 17 della presente ordinanza), all'art. 24, comma 1, Cost., all'art. 111, comma 1, Cost., avuto inoltre riguardo all'art. 69, par. 3, comma 1 (relativo alla compensazione delle spese di lite per «motivi eccezionali») del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia UE 19 giugno 1991. IL TRIBUNALE sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11 gennaio 2016;

preso atto delle conclusioni formulate dalle parti all'esito della discussione relativa alla questione di legittimita' costituzionale prospettata d'ufficio dal giudice con ordinanza 24 novembre 2015, concernente l'art. 92, 2° comma, codice di procedura civile (nel testo modificato dall'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, e quindi dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162), in riferimento agli articoli 3, 24, 111 Cost.;

osserva sul punto quanto segue. I. La vicenda di causa. 1. Il ricorrente e' socio lavoratore della Cooperativa convenuta, con mansioni di addetto al controllo ingressi ed alla viabilita' e con rapporto di lavoro subordinato regolato dal CCNL Coop. Terziario e Servizi Cnai/Cisal 2001, quindi dal CCNL Coop. Multiservizi Unci/Confsal 2004 e infine dal CCNL Coop. Vigilanza e Servizi Fiduciari Lega-Coop/Conf-Cooperative/Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl 2013. 2. Contesta in giudizio i parametri retributivi correlati a tali CCNL, che ritiene non conformi al combinato disposto dell'art. 36 Cost., dell'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, norma quest'ultima che impone alle cooperative l'applicazione dei soli CCNL stipulati dalle «organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria». 3. Chiede pertanto, in via principale l'applicazione a proprio beneficio del CCNL Coop Multiservizi LegaCoop/ConfCooperative/Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/UilTrasporti-Uil, con conseguente condanna della resistente al pagamento dell'importo di €

30.040,53 lordi, a titolo di differenze retributive, nascenti dall'applicazione di tale CCNL. 4. Chiede, in subordine, ove il Tribunale non ritenga fondata l'applicazione dell'invocato CCNL Multiservizi LegaCoop e al., la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di €

7.809,07, a titolo di integrazione contrattuale delle indennita' legali di infortunio e di malattia, computato con riferimento al CCNL Multiservizi Unci/Confsal e poi al CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari applicati dalla resistente. La convenuta chiede a sua volta il rigetto del ricorso ed osserva, quanto alla domanda principale, che la retribuzione erogata al lavoratore rispetta i parametri normativi dal medesimo invocati, avuto riguardo: a) al livello della retribuzione erogatagli dal gennaio 2014, in conformita' con il CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari 2013 LegaCoop/ConfCooperative/Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl, da utilizzare come parametro di congruita' per il periodo antecedente;

  1. alle tabelle retributive del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati Confedilizia/Filcams-Cgil/ Fisascat-Cisl/Uiltucs-Uil (che all'art. 17 contempla gli addetti a vigilanza e custodia), ai fini del giudizio di congruita' retributiva. 6. Quanto poi alla domanda subordinata, osserva che l'esclusione dell'integrazione contrattuale delle indennita' legali di malattia e di infortunio fa seguito alla delibera assembleare 20 giugno 2011, da ritenere legittima giacche' accompagnata dalla temporanea messa in stato di crisi ed approvata con l'obiettivo di garantire la sopravvivenza della compagine sociale, in ragione del forte indebitamento esistente verso gli istituti di credito, in conformita' con l'art. 6, comma 1, lettera d) ed e), della legge 3 aprile 2001, n. 142. 7. A seguito dell'espletamento di CTU contabile, che prende in considerazione, ai fini del giudizio di congruita' retributiva, i due CCNL indicati dalla resistente, e della successiva discussione orale, il Tribunale pronuncia sentenza non definitiva (1) , con la quale decide l'intero merito della controversia, con il rigetto sia della domanda principale che di quella subordinata, nonche' con l'attribuzione delle spese di CTU alle parti, in ragione del 50%, risultando la perizia cintabile disposta d'ufficio dal Tribunale, al di fuori di qualsivoglia sollecitazione delle parti stesse. 8. Dispone nel contempo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la definizione della questione residua, afferente il regolamento delle spese di lite e, in tale sede, prospetta d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92, comma 2, codice di procedura civile (nel testo modificato dall'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, e quindi dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162), in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost. 9. In sede di discussione finale le parti cosi' concludono su tale punto: il ricorrente chiede la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma citata, in riferimento ai menzionati parametri costituzionali;

    la convenuta ritiene viceversa costituzionalmente legittima la norma in oggetto, ritenendo che la sua attuale formulazione rientri nella sfera di discrezionalita' propria del legislatore, onde chiede la definizione del giudizio, con sentenza di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite;

    e a tal fine produce stralcio (relativo all'art. 13) della Relazione ministeriale (Min. Giustizia) al DDL di conversione in legge del decreto-legge n. 132/2014 nonche' nota spese di lite (2) . II. La giurisprudenza sul testo originario dell'art. 92, comma 2, codice di procedura civile (3) . 10. Con sentenze 30 luglio 2008, nn. 20598 e 20599, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (4) compongono il contrasto esistente nell'ambito della stessa Corte, tra pronunce che negano l'obbligo di motivazione della compensazione per «giusti motivi» (essendo ritenuta espressione di mero potere discrezionale) e altre che lo affermano (onde sfuggire a consistenti dubbi di incostituzionalita' della norma, in riferimento all'obbligo di motivazione ex art. 111, comma 6, Cost.), stabilendo il seguente principio di diritto, cosi' poi riassunto nella sentenza della stessa Corte 27 aprile 2009, n. 9886 (5) : «nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per «giusti motivi» deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non e' necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purche', tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorche' le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in se' considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolamentazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si da' atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa, ovvero di oggettive difficolta' di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilita' a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attivita' processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali». 11. Dopo tale pronuncia, quindi, come si legge nella citata sentenza della Corte di Cassazione 27 aprile 2009, n. 9886, costituisce «diritto vivente» il seguente principio di diritto (6) : «in tema di spese processuali, integra gli estremi della violazione di legge (art. 92, secondo comma, codice di procedura civile), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimita', la decisione di compensazione delle spese del giudizio giustificata da generici «motivi di opportunita' e di equita'», quando le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spese non emergano ne' da una...

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