n. 131 SENTENZA 9 maggio - 22 giugno 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza del 3 gennaio 2017, nel procedimento vertente tra A. D.B. e il Ministero della giustizia e altri, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti l'atto di costituzione di A. D.B., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 9 maggio 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l'avvocato Mario Cicala per A. D.B. e l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 3 gennaio 2017, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 38 della Costituzione. 1.1.- Il giudice rimettente premette di essere stato adito per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, degli atti di collocamento a riposo di un consigliere della Corte di cassazione, posti in essere dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione del citato d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014. Il TAR Lazio precisa che il ricorrente era stato nominato consigliere di cassazione per meriti insigni, ai sensi della legge 5 agosto 1998, n. 303 (Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione), in quanto avvocato con non meno di quindici (nella specie, sedici) anni di anzianita', iscritto negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. Il citato consigliere - ricorda ancora il rimettente -, sebbene avesse chiesto e ottenuto, in corso di rapporto, un provvedimento datato 2 novembre 2011, di trattenimento in servizio fino all'eta' di 75 anni o, comunque, per il minor tempo sufficiente a conseguire il diritto a pensione (23 settembre 2017), in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), era stato collocato a riposo a partire dal 1° gennaio 2016, con un successivo provvedimento adottato in conseguenza dell'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio, disposta dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014 e della disciplina transitoria introdotta dal medesimo art. 1. Il giudice rimettente riferisce, inoltre, che il ricorrente nel giudizio a quo si duole della circostanza che, per effetto del provvedimento di collocamento a riposo a far data dal 1° gennaio 2016, provvedimento oggetto di impugnativa, non sarebbe posto nelle condizioni di raggiungere il diritto al minimo della pensione, pur avendo acquisito il diritto e la legittima aspettativa a restare in servizio fino a quella data. Dopo aver affermato che i provvedimenti impugnati con il ricorso trovano un'indefettibile base normativa nel citato art. 1 del d. l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014, che impedirebbe di far salvo il provvedimento di trattenimento in servizio, oltre il 31 dicembre 2015, il TAR Lazio solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del citato d.l. n. 90 del 2014, nella parte in cui: dispone l'abrogazione delle norme relative al trattenimento in servizio (comma 1);

fa salvi i trattenimenti in essere fino alla scadenza del 31 ottobre 2014 (comma 2);

proroga i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, fino alla data del 31 dicembre 2015 «per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti», ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, «[a]l fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici giudiziari» (comma 3);

infine sostituisce l'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 113, disponendo che non si applichi «al personale della magistratura» la previsione secondo cui le pubbliche amministrazioni «possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al pensionamento [...] risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale» (comma 5). 1.2.- In particolare, il TAR Lazio ravvisa la violazione degli artt. 2, 4 e 38 Cost. in quanto ritiene che l'applicazione della normativa transitoria di cui all'art. 1 del d.l. n. 90 del 2014 conduca a risultati analoghi a quelli di disposizioni di legge simili, gia' dichiarate incostituzionali, nella parte in cui non consentivano «al personale ivi contemplato, che al raggiungimento del limite massimo di eta' per il collocamento a riposo non avesse compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima» (sentenza n. 33 del 2013). La lesione dei richiamati parametri si determinerebbe anche perche' il citato art. 1, - la' dove, al comma 5, sostituisce l'art. 72 del d.l. n. 112 del 1998 ed esclude il personale della magistratura dall'applicazione del principio secondo cui le pubbliche amministrazioni possono recedere anticipatamente dal rapporto di pubblico impiego solo all'avvenuta maturazione del requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al pensionamento dei pubblici dipendenti - , recherebbe un vulnus al diritto dei magistrati a maturare i requisiti minimi per la pensione. Un ulteriore profilo di illegittimita'...

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