n. 131 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2018 -

TRIBUNALE DI PALERMO Sezione V civile specializzata in materia di impresa Il Tribunale, composto dai signori: dott.ssa Caterina Ajello Presidente dott.ssa Claudia Turco Giudice dott.ssa Rachele Monfredi Giudice rel. est. sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza camerale del 6 aprile 2018;

Rilevato che - il procedimento e' stato introdotto da Salvaggio Rosa Maria in proprio e n.q. di titolare della ditta «Salvaggio di Saverio di Rosa Maria Salvaggio», con ricorso volto a ottenere l'annullamento della cancellazione della ditta dall'albo delle imprese artigiane, disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato della Provincia di Palermo, con nota del 30 maggio 2016 e decorrenza in pari data;

- «il giudizio di impugnazione dinanzi all'autorita' giudiziaria della decisione della Commissione Regionale per l'artigianato, previsto e disciplinato dall'art. 7, sesto comma, della legge n. 443 del 1985, investe la legittimita' dell'atto di iscrizione, modificazione e cancellazione dell'albo, ed ha come parti necessarie, oltre al pubblico ministero, che deve essere necessariamente sentito, il soggetto della cui iscrizione si discuta, la Commissione Regionale autrice dell'atto impugnato, ed il soggetto - eventualmente diverso -che abbia sollecitato l'adozione di tali provvedimenti avvalendosi della facolta' accordata dal quinto comma dell'art. 7» (cfr. Cass. sez. L. n. 16195/03);

- nel caso di specie e' stato sentito il PM e si sono costituiti la commissione provinciale per l'Artigianato della Provincia di Palermo presso la Camera di Commercio, nonche' l'assessorato regionale alle attivita' produttive presso il quale e' costituita la commissione regionale Artigianato;

- e' pacifico, oltre che documentalmente dimostrato, che la ricorrente - prima di adire questo Tribunale - ha impugnato il provvedimento di cancellazione proponendo, con raccomandata ricevuta il 21 giugno 2016 (all. 2), ricorso gerarchico dinanzi alla commissione regionale competente nel rispetto del disposto dell'art. 7 co. 5° l. 443/1985;

- e' altrettanto pacifico che non vi e' stata alcuna pronuncia da parte della competente commissione regionale la quale (stando a quanto si evince dalle note difensive depositate dall'avvocatura dello Stato nell'interesse dell'assessorato), «scaduta il 2 agosto 2016, non e' stata ancora ricostituita. Del che e' stata informata controparte»;

Ritenuto che - «in tema di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, la competenza del tribunale della sede della Commissione regionale per l'artigianato sussiste - in base alla regola generale del foro del convenuto (inderogabile, nell'ipotesi, per il previsto intervento nel procedimento del pubblico ministero) - non solo quando oggetto dell'impugnazione sia il provvedimento emesso da detta commissione sul ricorso gerarchico "improprio" contro la decisione della commissione provinciale (art. 11 legge n. 860 del 1956), ma anche allorche' la commissione regionale non abbia provveduto sull'indicato ricorso amministrativo, lasciando inutilmente trascorrere il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 6 d.P.R n. 1199 del 1971, riferibile ad ogni ricorso gerarchico, proprio o improprio, la scadenza del quale, in difetto di specifica disposizione contraria, ha valore di provvedimento negativo imputabile all'organo superiore» (cfr. Cass. sez. 1 civ. n. 700/97);

- alla stregua di tale principio va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilita' del ricorso formulata dal P.M. e dalla commissione provinciale, come pure quella formulata dall'avvocatura volta a far valere il difetto di legittimazione passiva della commissione regionale (cfr. Cass. sez. 1ª civ. n. 2798/97);

- la competenza e' del Tribunale in composizione collegiale che decide con decreto ex artt. 739 cpc reclamabile in corte d'Appello (cfr. Cass. sez. 1ª civ. n. 8703/00);

Osserva «Il giudizio di impugnazione dinanzi all'autorita' giudiziaria della decisione della Commissione Regionale per l'artigianato, previsto e disciplinato dall'art. 7, sesto comma, della legge n. 443 del 1985, investe la legittimita' dell'atto di iscrizione, modificazione o cancellazione dall'albo» (cfr. Cass. sez. 1ª civ. n. 700/97 gia' cit.). «Nelle controversie relative all'impugnazione delle deliberazioni adottate dalle Commissioni regionali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo, l'art. 7, comma sesto, della legge n. 443 del 1985 prevede che il Tribunale possa incidere in modo diretto sul provvedimento reso dalla Commissione regionale, ordinando, ovvero disponendo la modifica o la cancellazione della iscrizione. A un tal riguardo l'onere della prova dei fatti impeditivi della iscrizione in quell'albo incombe sul soggetto che contesta la legittimita' della iscrizione, il quale resta altresi' esposto alle conseguenze negative della perdurante incertezza di tali fatti nel momento in cui la causa deve essere decisa» (cfr. Cass. sez. 1ª civ. n. 22609/04). Nel caso di specie, il provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottato dalla commissione provinciale nei confronti della ricorrente (cfr. all. 1 prod. ricorrente e comm. prov.) richiama il disposto degli artt. 67 e 89 bis del decreto legislativo 159/11 e si fonda sulla nota della Prefettura di Palermo del 4 febbraio 2016 con la quale fu comunicata, ai sensi dell'art. 91 co. 7 bis decreto legislativo 159/16, l'adozione in pari data, nei confronti della ricorrente medesima, di informazione antimafia interdittiva n. 13174/16 (all. 2 prod. comm. Prov.). Cio' posto, alla luce dei principi sopra richiamati in ordine alla natura e alla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT