n. 131 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 marzo 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1997 del 2012, proposto da: Lucarini Giuseppe, Pitorri Roberto e Giuliani Marcello, in proprio e in forza di procura speciale per conto dei signori Giuliani Giuliano, Giuliani Concetta, Giuliani Gabriella, Lucarini Concetta, Lucarini Maria, Catalfano Antonino, Catalfano Lorena, Catalfano Claudia, Pitorri Gabriella, Cianciosi Anna Maria, Cianciosi Giuseppe, Cainciosi Assunta, Cilli Enrico, Cilli Danilo, De Amgelis Giovanni, De Angelis Cristiano, De Angelis Daniela, De Angelis Patrizia, De Angelis Domenico, De Angelis Stefania, Tamburini Attilio, Tamburini Alessandro, Bencivenga Alvaro, Bencivenghi Mario, Camilloni Silvana, Camilloni Vittorio, Camilloni Remo, Camilloni Danilo, Benvivenghi Bruno, Bencivenghi Renato, Angeloni Luisa, Angeloni Anna, Del Bianco Lidia e Giuliani Silvana, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Guerra, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, via Kenia n. 16;

    Contro Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Garofoli e Americo Ceccarelli, elettivamente domiciliato presso gli uffici, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

    Per l'accertamento dell'illegittima occupazione da parte del Comune di Roma dell'area di proprieta' dei ricorrenti;

    Per la condanna dell'amministrazione comunale alla riduzione in pristino;

    Nonche' per il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima occupazione dell'area stessa nonche' per equivalente per la perdita definitiva del bene da liquidarsi secondo il valore del libero mercato ad oggi, previo esperimento della consulenza tecnica d'ufficio per determinare il valore di mercato da attribuire all'area;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    1 - I ricorrenti deducono in punto di fatto che: sono ancora attualmente proprietari, tra le altre, di un'area identificata al Catasto, al foglio 468, particelle n. 1/R (mq. 2547), 54/R (mq. 272), 2/R (mq. 958) e 3/R (mq. 170), per un totale di mq. 3.917, sita nel territorio del Comune di Roma, oggi Roma Capitale;

    che, a ridosso degli anni '80, la predetta area e' stata oggetto della procedura espropriativa posta in essere dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione della via dei Colli Portuensi;

    con la Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 2540 del 9 novembre 1976 e' stato approvato il progetto per la realizzazione della via dei Colli Portuensi;

    con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 231 del 10 gennaio 1978 e con la deliberazione n. 2564 del 25 maggio 1978 e' stato promosso il procedimento di espropriazione delle aree occorrenti per la predetta opera;

    con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 6644 dell'8 agosto 1980 e' stato riapprovato, ai sensi della legge n. 1/1978, il progetto dei lavori di completamento della via Portuense ed e' stata disposta l'occupazione d'urgenza, ai sensi dell'art. 20, della legge n. 865/1971, dell'area di proprieta' dei ricorrenti identificata catastalmente al foglio n. 468, particelle n. 1/R, 54/R, 2/R e 3/R, per un totale di mq. 3.917;

    con il Verbale di Consistenza ed Immissione in possesso, di cui al prot. n. 4054 dell'8 ottobre 1980, e' stata occupata d'urgenza l'area di cui sopra in esecuzione della citata delibera G.M. n. 6644 dell'8 agosto 1980;

    con D.P.R.L. n. 2473 del 1981 e' stata stabilita l'indennita' di espropriazione per le aree occorrenti per la realizzazione dell'opera suddetta;

    i ricorrenti, con la nota di cui al prot. n. 2202 del 29 marzo 1982, hanno espresso la volonta' di addivenire alla cessione volontaria delle predette aree;

    con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 999 del 15 marzo 1984, l'Amministrazione comunale ha ritenuto vantaggioso concludere l'acquisto delle aree di proprieta' autorizzando l'acquisto delle stesse;

    in data 12 maggio 1985 sono stati ultimati i lavori di realizzazione dell'opera;

    i ricorrenti, pur avendo prodotto tutta la documentazione richiesta per addivenire alla stipulazione dell'atto pubblico di cessione dell'area de qua, non hanno ricevuto, nonostante i numerosi e reiterati solleciti, l'invito alla detta stipula e, pertanto, in data 9 giugno 1986, hanno formalmente dichiarato di revocare l'accettazione dell'indennita' provvisoria;

    in considerazione di quanto sopra l'Amministrazione comunale, con la deliberazione della Giunta Municipale n. 1240 del 18 febbraio 1991, ha revocato parzialmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 999 del 15 marzo 1984 nella parte in cui si autorizzava l'acquisto delle predette aree, rimandando ad una futura deliberazione la riapprovazione - che non sarebbe in realta' mai avvenuta - della procedura espropriativa de qua;

    nel corso degli anni, i ricorrenti hanno piu' volte sollecitato l'Amministrazione comunale a voler addivenire ad una soluzione della controversia in discorso e, tuttavia, nonostante tali ripetuti solleciti e i numerosi incontri, non si e' mai approdati ad alcuna soluzione;

    attualmente i ricorrenti non hanno percepito alcun indennizzo o risarcimento per l'illegittimo esproprio delle aree di loro proprieta' meglio sopra descritte;

    l'occupazione delle aree, avvenuta il 18 novembre 1980, e' proseguita legittimamente solo per i 30 mesi previsti dalla delibera della Giunta Municipale n. 6644 dell'8 agosto 1980 con l'occupazione d'urgenza e, pertanto, fino all'8 febbraio 1983;

    dalla predetta ultima data, quindi, le predette aree sono detenute da parte dell'Amministrazione comunale senza un titolo valido, non avendo la stessa mai decretato l'esproprio delle aree in questione ne' potendolo piu' legittimamente farlo, essendo da tempo scaduti i termini di validita' della dichiarazione di pubblica utilita'. Con il ricorso trattazione - premessa la giurisdizione del giudice amministrativo adito nonche' la sussistenza dell'interesse a ricorrere e ancora la non decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria - I ricorrenti hanno dedotto il seguente unico complesso motivo di censura: Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, della legge n. 2359 del 1865, dell'articolo 20, della legge n. 865 del 1971, dell'articolo 1, della legge n. 1 del 1978, dell'articolo 42 della Costituzione nonche' degli artt. 10 e 117, comma 1, della Costituzione in relazione al primo protocollo addizionale della Convenzione Europea ed eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della deliberazione della G.M. n. 6644 dell'8 agosto 1980. In particolare hanno dedotto che: il primo comma, dell'art. 13, della legge sulle espropriazioni per pubblica utilita' del 25 giugno 1865, n. 2359, stabiliva che nell'atto che dichiarava un'opera di pubblica utilita' dovevano essere indicati i termini entro i quali dovevano cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori ed il terzo comma dello stesso articolo si stabiliva, altresi', espressamente che, trascorsi i predetti termini, la dichiarazione di pubblica utilita' diveniva inefficace e l'espropriazione non poteva essere portata ad esecuzione;

    il predetto art. 13 e' stato abolito dall'articolo 13 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante il T.U. delle disposizioni in materia di espropriazione, che ha previsto, ma solo come facoltativa, l'indicazione del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio ed ha stabilito che, in mancanza di detta previsione, si applica il termine massimo di cinque anni decorso il quale si determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilita';

    considerato, tuttavia, che la contestata procedura ablativa si e' svolta prima dell'entrata in vigore del T.U. delle espropriazioni, la legittimita' dell'operato dell'Amministrazione comunale deve essere verificato con riferimento esclusivo alle disposizioni contenute nell'allora vigente art. 13, della legge n. 2359 del 1865;

    nella fattispecie la deliberazione della Giunta Municipale n. 6644 dell'8 agosto 1980 aveva stabilito che la procedura espropriativa doveva concludersi entro 30 mesi dalla data di esecutivita' della stessa e, tuttavia, alla predetta data nessun decreto di esproprio e' stato messo da parte dell'Amministrazione comunale;

    la dichiarazione di pubblica utilita' di cui alla deliberazione della G.M. n. 6644 dell'8 agosto 1980 ha pertanto perduto i suoi effetti;

    l'espropriazione dell'area di cui trattasi non e' piu' possibile a meno che si proceda all'adozione di una nuova dichiarazione di pubblica utilita';

    il termine massimo di durata dell'occupazione di urgenza, ai sensi dell'art. 20, della legge n. 865 del 1971, e' di cinque anni dalla data di immissione nel possesso e, tuttavia, nella fattispecie, la deliberazione della G.M. n. 6644 dell'8 agosto 1990 aveva autorizzato l'occupazione di urgenza esclusivamente per 30 mesi dalla data di esecutivita' della stessa;

    a fare data dall'8 febbraio 1983, pertanto, l'Amministrazione comunale occupa illegittimamente l'area di proprieta' dei ricorrenti. Roma Capitale si e' costituita in giudizio in data 21 marzo 2012 e 18 settembre 2014 ed ha depositato memoria difensiva in data 7 ottobre 2014, con la quale - dopo avere diffusamente ricostruito in punto di fatto l'intera vicenda - ha dedotto che: nel caso di specie, sebbene sia stato regolarmente avviato un procedimento espropriativo in base ad una valida dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, tuttavia l'Amministrazione comunale non ha provveduto ad emettere il decreto di esproprio delle aree di cui trattasi entro il 12 maggio 1985, termine massimo di compimento delle espropriazioni;

    che la domanda formulata da parte attrice e', in sostanza, quella di un risarcimento dei danni in forma specifica, consistente nella...

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