n. 130 SENTENZA 19 aprile - 6 giugno 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 43-bis della legge della Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge della Regione Campania 5 gennaio 2011, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione normativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, con ordinanza del 14 maggio 2014, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti gli atti di costituzione del Comune di Napoli e della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2016 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi gli avvocati Nicola Laurenti per il Comune di Napoli e Rosanna Panariello per la Regione Campania. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di un giudizio promosso dal Comune di Napoli contro la Regione Campania, nonche' nei confronti della Provincia di Napoli e del Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, con ordinanza del 14 maggio 2014, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 123, 117, terzo comma, 121, secondo comma, 5 e 1, secondo comma, della Costituzione - dell'art. 43-bis della legge della Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione normativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)», «nella parte in cui consente che la Regione disciplini con un regolamento di attuazione i procedimenti di formazione degli accordi di programma, del piano territoriale regionale, dei piani settoriali regionali, dei piani territoriali di coordinamento provinciale, dei piani urbanistici comunali, dei piani urbanistici attuativi, dei regolamenti urbanistici edilizi comunali, dei comparti edificatori, nonche' le modalita' di stipula delle convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati». 1.1.- Premette il giudice a quo che nel ricorso introduttivo il Comune di Napoli ha chiesto l'annullamento degli artt. 1, comma 3, e 9, commi 2 e 3, del regolamento 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio), adottato dalla Regione Campania in applicazione della disposizione censurata. 1.2.- Alla luce di specifico motivo dedotto nel ricorso dal Comune di Napoli - analiticamente riportato assieme agli altri nell'atto introduttivo del presente giudizio - il TAR Campania solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43-bis della legge regionale n. 16 del 2004, ritenendola rilevante in ragione del fatto che la dichiarazione d'incostituzionalita' della «norma autorizzatrice» consentirebbe l'annullamento per illegittimita' derivata del regolamento impugnato, con piena soddisfazione della pretesa della parte ricorrente nel giudizio a quo. La questione sarebbe, altresi', non manifestamente infondata, in quanto il censurato art. 43-bis avrebbe «delegificato i procedimenti di formazione di tutti gli strumenti urbanistici previsti nell'ordinamento regionale» in contrasto con l'art. 56, comma 4, della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), secondo cui la "delegificazione" puo' essere autorizzata nelle sole materie di competenza legislativa esclusiva regionale, mentre nella specie si verterebbe in materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni («governo del territorio»). Ne discenderebbe la violazione indiretta dell'art. 123 della Costituzione, che assegna alla fonte statutaria la disciplina dei «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» della Regione. La disposizione censurata contrasterebbe, altresi', con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, poiche' nelle materie di competenza concorrente, essendo «previsto il concorso di due leggi su altrettanti livelli (legislazione statale di principio e legislazione regionale di integrazione e attuazione), appare veramente difficile ipotizzare fenomeni delegificanti». Sul punto il rimettente sottolinea, altresi', la «portata innovativa» e non di mero dettaglio della normativa recata nel regolamento adottato in applicazione del censurato art. 43-bis della legge regionale, specialmente con riguardo alla prevista decadenza automatica dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione vigenti, decorsi 18 mesi dalla entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale di cui all'art. 18 della legge regionale n. 16 del 2004 (art. 1, comma 3, del citato regolamento di attuazione n. 5 del 4 agosto 2011). La realizzata sostituzione della fonte legislativa con la fonte regolamentare in materia di «governo del territorio» violerebbe, inoltre, gli...

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