n. 130 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 aprile 2017 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO (Sezione Lavoro) Nella causa iscritta al R.G.L. 4245/2015 promossa da: Favale Emanuela Teresa Rosa elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. Mariani - parte ricorrente;

Contro I.N.P.S. ass. avv. Borla e Cataldi - parte convenuta. Oggetto: ricorso ex art. 700 cpc, sentite le parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 febbraio 2017 Osserva 1 - Con ricorso depositato il 28 maggio 2015 Favale Emanuela Teresa Rosa ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto di percepire il trattamento economico di maternita' per l'intera durata del congedo di maternita', compreso il periodo di interdizione anticipata, dal 1° luglio 2014 al 6 aprile 2015 e per l'effetto di condannare l'I.N.P.S. al pagamento della somma di €

19.292,61, oltre accessori e spese. Costituendosi in giudizio, l'I.N.P.S. ha affermato di non aver potuto accogliere in sede amministrativa la domanda della ricorrente in quanto «allo stato della normativa» il pagamento dell'indennita' di maternita' e' precluso dall'art. 24, comma 2, decreto legislativo n. 151/2001. Dai documenti versati in atti risulta che: all'inizio della gravidanza, nel mese di maggio 2014, la ricorrente, all'epoca dipendente della Arrow Electronics Itali S.r.l., stava fruendo continuativamente e da oltre un anno del congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42, commi 5 e ss., decreto legislativo n. 151/2001, richiesto per assistere il coniuge gravemente disabile per il periodo 18 marzo 2013 - 31 luglio 2014 (doc. 3-5 ric);

a seguito della richiesta della ricorrente, che aveva accusato gravi complicanze nella gestazione, in data 8 luglio 2014 la competente Asl ha disposto l'interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio, ex art. 17, comma 2, lett. a), decreto legislativo n. 151/2001 con decorrenza 1° luglio 2014 (doc. 6 ric) ed il datore di lavoro ha da subito mutato il titolo dell'assenza (cfr. buste paga sub doc. 1 ric). Dagli atti risulta altresi' che l'I.N.P.S. ha preso atto di tali circostanze, retrodatando la data di cessazione dell'autorizzazione al congedo straordinario al 30 giugno 2014 con provvedimento del 13 novembre (doc. 10 bis ric), ha tuttavia omesso di pagare l'indennita' per congedo straordinario per la sua residua, originaria durata (e cioe' per il mese di luglio 2014) (1) ed ha contestualmente respinto la richiesta di pagamento dell'indennita' di maternita' in quanto la collocazione in interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio era avvenuta senza effettiva ripresa dell'attivita' lavorativa da parte della ricorrente (doc. 8 e 9 ric). Come osservato dall'I.N.P.S. in sede di discussione, alla sig.ra Favale sarebbe bastato riprendere servizio anche per un solo giorno per ottenere l'erogazione della prestazione, non operando in tal caso il divieto di cui al comma 2, dell'art. 24, decreto legislativo n. 151/2001. Tale possibilita' le era pero' preclusa - e' pacifico in causa - dal provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro emesso dalla Asl. 2 - La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e' rilevante in quanta nella perdurante vigenza di tale norma, come interpretata sulla base del suo chiaro tenore letterale, alla ricorrente non puo' essere riconosciuta l'indennita' di maternita' in ragione della sua pregressa assenza dal lavoro per piu' di sessanta giorni. Questo il testo dell'art. 24, rubricato «Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico»): - «1. L'indennita' di maternita' e' corrisposta...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT