n. 130 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 gennaio 2015 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO Ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale pronunciata nella causa iscritta al n. 1311 R.G.L. 2014, promossa da Utomi Josephine e Ojo Christiana Iyegumwena, rappresentate e difese dall'avv. Massimo Pozza (domiciliatario), del Foro di Torino, parti ricorrenti;

Contro Coya Massimo, nella qualita' di liquidatore della cancellata I.S.C. - International Security soc. coop., residente in Torino, via Madonna delle Rose n. 18/B e I.S.C. - International Security soc. coop., gia' in persona del liquidatore Coya Massimo, residente in Torino, via Madonna delle Rose n. 18/B entrambi non costituiti, parti convenute. Oggetto della causa: accertamento dei rispettivi TFR. Oggetto della rimessione: art. 2495, comma 2, c.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 117 Cost. Il Tribunale, letti atti e documenti di causa, osserva quanto segue all'esito della discussione orale della causa, ad opera del difensore delle ricorrenti. A. - Le richieste delle ricorrenti. 1. Le ricorrenti sono state dipendenti della cooperativa convenuta dal 2 gennaio 2006 al 5 giugno 2010 (ric. Utomi) e dal 2 gennaio 2006 al 30 settembre 2009 (ric. Ojo), con inquadramento nel 6° livello del C.C.N.L. cooperative sociali, dati tutti attestati dalle buste paga prodotte in giudizio. 2. Lamentano la mancata corresponsione, da parte della cooperativa convenuta, del TFR, pari ad €

4.672,46 lordi (ric. Utomi) e ad €

3.657,12 lordi (ric. Ojo), importi emergenti dai conteggi analitici allegati al ricorso, computati in riferimento a tutti i dati retributivi contenuti nelle rispettive buste paga citate. 3. Chiedono che il giudice - in contraddittorio con il gia' liquidatore della cooperativa convenuta e della stessa in persona del suo gia' liquidatore - voglia, in via principale, accertare in giudizio il diritto a percepire il TFR, nelle misure sopra indicate, al fine di consentir loro di tentare un'esecuzione nei confronti del debitore e quindi di accedere alle prestazioni previdenziali disciplinate dall'art. 2, commi 2-5, della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale stabilisce che il lavoratore puo' ottenere dal Fondo di garanzia istituito presso l'INPS il pagamento del TFR previsto dall'art. 2120 c.c., a condizione: a) che tale credito sia accertato dallo stato passivo definitivo di un fallimento o di una liquidazione coatta amministrativa ovvero b) che l'impresa non sottoposta a fallimento o a liquidazione coatta...

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