n. 13 SENTENZA 23 novembre 2016- 19 gennaio 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, promosso dalla Regione Umbria con ricorso notificato il 12-16 ottobre 2015, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2015 ed iscritto al n. 96 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 12-16 ottobre 2015, la Regione Umbria, giusta delibera della Giunta regionale in data 12 ottobre 2015, n. 1147, ha impugnato l'art. 7, comma 9-sexies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, che prevede che «All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "alla data del 30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente legge"». 2.- Prima di formulare le censure, la ricorrente espone il quadro normativo in cui detta disposizione si inserisce, dando rilievo al Piano di azione coesione (PAC), istituito al fine di accelerare l'attuazione dei programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (artt. 174-176 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE) per il settennato 2007-2013. 3.- Al fine di colmare i ritardi nell'attuazione dei programmi di spesa per il settennato 2007-2013 e di rafforzare l'efficacia degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha comunicato al Presidente della Commissione europea e al Presidente del Consiglio europeo, l'avvio del procedimento di revisione di contributi del FESR all'Italia. La proposta del Governo veniva valutata favorevolmente dal Consiglio europeo di Bruxelles del 23-26 ottobre 2011. 4.- Espone la ricorrente che in conformita' a dette conclusioni il Governo definiva, in accordo con la Commissione, una riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali, con una diversa percentuale della quota di cofinanziamento comunitario. Il contributo comunitario e' stato elevato con corrispondente riduzione della quota di cofinanziamento nazionale. Per l'impiego delle risorse cosi' liberate, il Governo ha stipulato l'accordo 3 novembre 2011, denominato «Piano Nazionale per il Sud: Sud 2020», con le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, concernente la rimodulazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali. In detto accordo, in ossequio all'art. 179 TFUE, all'art. 119 della Costituzione, e all'intesa raggiunta con la Commissione europea, il riutilizzo delle risorse liberate dal FESR e' stato vincolato al principio di territorialita' (condizione 2 dell'accordo). In ossequio a tale principio veniva istituito il Piano di azione coesione (PAC), inteso ad investire sul territorio le risorse liberate dal FESR. Successivamente, anche altre Regioni aderivano al PAC, tra cui la Regione Umbria. 5.- Il procedimento di adesione della Regione Umbria al PAC era cosi' scandito: a) con proposta del 4 giugno 2014 lo Stato italiano chiedeva la revisione del programma FESR 2007-2013 per la Regione Umbria;

  1. tale proposta veniva accolta dalla Commissione con decisione 28 agosto 2014 C(2014) 6163, con la quale, a modifica della precedente decisione C(2007) 4621 del 4 ottobre 2007, viene rideterminata in complessivi euro 148.103.201,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico del Programma operativo regionale Umbria FESR 2007-2013;

  2. la Giunta regionale, con deliberazione del 31 ottobre 2014, n. 1340, adottava il "programma parallelo" al POR FESR 2007-2013;

  3. con nota del 5 novembre 2014, prot. n. 145702, la Regione trasmetteva il "programma parallelo" ai componenti "Gruppo di Azione e Coesione" del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

  4. con nota del 13 novembre 2014, prot. n. 10707, il Presidente del Gruppo di Azione e Coesione comunicava alla Regione l'adesione al PAC trasmettendo «il quadro finanziario degli interventi a titolarita'» della Regione;

  5. infine con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2014, n. 61, recante «Integrazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione delle regioni Umbria, Abruzzo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche' rimodulazione del quadro finanziario del Piano di azione coesione della regione Siciliana), (Decreto n. 61/2014)», il Ministero dell'economia e delle finanze destinava le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento statale per i programmi FESR 2007-2012 al PAC, per interventi in favore, tra l'altro, della Regione Umbria (interventi indicati nel "programma parallelo" al POR FESR 2007-2013). 6.- In questo contesto interveniva l'art. 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2015)», che, nel testo originario, prevedeva «Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014». Tuttavia, alla data del 30 settembre 2014 la Regione Umbria ancora non aveva aderito al PAC, sicche' tale disposizione risultava inapplicabile ad essa, e dunque non era lesiva dei suoi interessi e delle sue attribuzioni costituzionali. 7.- Da ultimo, pero' l'art. 7, comma 9-sexies, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2015, sopravvenuto dopo l'adesione della Regione Umbria al PAC, ha novellato il citato art. 1, comma 122, sostituendo le parole «alla data del 30 settembre 2014», con le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge», ossia il 1° gennaio 2015. Ne e' conseguita l'applicabilita' anche alla Regione Umbria del meccanismo di distrazione dei fondi inizialmente destinati a finanziare il "programma parallelo" al POR FESR 2007-2013, nonche' l'impossibilita' di dare attuazione agli interventi di cui alla menzionata delibera della Giunta regionale 31 ottobre 2014, n. 1340. 8.- La Regione Umbria, quindi, prospetta le seguenti censure. 9.- Violazione degli artt. 11, 117 e 119 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 175 e 176...

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