n. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 febbraio 2018 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e domiciliato per legge Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, con sede a Milano, Piazza Citta' di Lombardia, 1 per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 8 febbraio 2018, degli artt. 10, comma 1, lett. d), n. 9 e 2, comma 1, lett. b) della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 15 dicembre 2017 Premessa In data 15 dicembre 2017, sul Supplemento n. 50 del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, e' stata pubblicata la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 36, intitolata «Diposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126 / 2016, n, 12712016, n. 22212016 e n. 10412017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione». Come risulta dal titolo e dal richiamo ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, la legge contiene disposizioni volte ad adeguare l'ordinamento regionale alla normativa statale in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), conferenza di servizi, definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, valutazione dell'impatto ambientale di progetti pubblici e privati (VIA) nonche' ulteriori misure di razionalizzazione. In particolare, l'art. 10, comma 1, lett. d), n. 9, aggiungendo il comma 6-ter all'art. 4 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 - recante «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale» prevede, con riferimento al relativo procedimento, che «qualora per l'approvazione degli interventi in progetto o per l'espressione di atti di assenso, comunque denominati, la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, si applica quanto previsto all'articolo 13, comma 1-quater, della l.r. 1/2012». A sua volta, l'art. 13, comma 1-quater, della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1, inserito nel corpo di quest'ultima dall'art. 2, comma 1, lett. b) della medesima legge regionale n. 36/2017, prevede che «Qualora la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, tale provvedimento e' acquisito prima della convocazione della conferenza di servizi o successivamente alla determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza. In caso di acquisizione successiva del provvedimento di cui al precedente periodo, l'efficacia della determinazione di conclusione della conferenza di servizi e' sospesa nelle more della formalizzazione dello stesso provvedimento». Le norme di cui all'art. 10, comma 1, lett. d), n. 9 - che aggiunge il comma 6-ter all'art. 4 della l.r. n. 5/2010 - e all'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. n. 36/2017 - che inserisce il comma 1-quater dopo il comma 1 dell'art. 13 della l.r. n. 1/2012 - sono costituzionalmente illegittime perche', delineando un modello di procedimento parzialmente difforme da quello previsto dalle leggi statali, eccedono le competenze regionali invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di cui agli artt. 117, comma 2, lett. m) e s), Cost.. Le richiamate disposizioni regionali vengono percio' impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi di diritto 1. L'illegittimita' costituzionale degli artt. 10, comma 1, lett. d), n. 9 e 2, comma 1, lett. b) della legge regionale Lombardia n. 36/2017 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. 1. Le disposizioni indicate in rubrica, nella parte in cui prevedono che, «in caso di acquisizione successiva» di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, «l'efficacia della determinazione di conclusione della conferenza di servizi e' sospesa nelle more della formalizzazione dello stesso provvedimento», introducono nel procedimento di valutazione dell'impatto ambientale una «fase integrativa dell'efficacia» della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che non trova rispondenza nella disciplina statale in materia ambientale. Per l'ipotesi di omessa previa acquisizione del provvedimento di competenza dell'organo di indirizzo politico, il modello procedimentale previsto dalle disposizioni regionali impugnate, difatti, da un lato, preclude la formazione del silenzio assenso in sede di conferenza di servizi, dall'altro, impedisce alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi di sostituirsi a tutti gli atti di assenso non acquisiti e di produrre immediati effetti giuridici. 2. Tale modello procedimentale, incidendo sui procedimenti di valutazione di impatto ambientale, si traduce quindi, e in primo luogo, in un'invasione della sfera di competenza legislativa che l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. riserva allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. La valutazione di impatto ambientale (Corte cost. n. 117 del 2015) e, comunque, il procedimento autorizzatorio unico regionale ricadono infatti nell'ambito della competenza esclusiva statale in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.: le leggi regionali sono percio' abilitate ad intervenire in materia solo se e nella misura in cui esse rispettino i limiti inderogabilmente posti dal legislatore statale al potere normativo di dettaglio delle regioni le quali, nella materia de qua - e' bene ricordarlo - non dispongono di autonoma potesta' legislativa, ne esclusiva ne concorrente. Come precisato...

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