n. 128 ORDINANZA 18 aprile - 1 giugno 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 119, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nel procedimento vertente tra Associazione "Dacci una Zampa - Onlus" e il Comune di Reggio Calabria ed altra, con ordinanza del 14 maggio 2015, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2016 il Giudice relatore Franco Modugno. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 maggio 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 119, ultima parte, (ovvero, limitatamente alle parole «e non esercitano attivita' economica») del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A);

che il giudice a quo premette che la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, costituita presso il medesimo TAR, aveva rigettato, con provvedimento del 16 dicembre 2014, la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dall'Associazione "Dacci Una Zampa - Onlus", la quale aveva instaurato un giudizio dinnanzi a quella giurisdizione amministrativa, sul presupposto che difettasse «il requisito previsto dall'art. 119 del d.P.R. n. 115/2002 inerente il non esercizio dell'attivita' economica»;

che l'interessata aveva conseguentemente proposto dinnanzi al Tribunale rimettente, ai sensi dell'art. 126, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, istanza di ammissione al beneficio, lamentando l'erroneita' del precedente diniego;

che la predetta Associazione aveva in quella sede evidenziato, per un verso, di essere, secondo previsione statutaria, associazione di volontariato senza fini di lucro e, per altro verso, di non aver mai esercitato attivita' economica, come comprovato dall'assenza di corrispettivo per i servizi e le attivita' espletate, nonche' dal rendiconto per l'anno 2013, nel quale si era dichiarato un patrimonio pari a zero;

che il rimettente argomenta quindi, in diritto, che il citato art. 119, affinche' un ente possa essere ammesso al cosiddetto gratuito patrocinio, pone la duplice condizione che l'ente non persegua fini di lucro e che esso non eserciti attivita' economica;

che, a parere del giudice a quo, la distinzione tra i due presupposti risulta perfettamente delineata nella corrente riflessione teorica, in quanto, mentre il metodo lucrativo di esercizio dell'attivita' ricorre quando le modalita' di gestione tendono alla realizzazione di ricavi eccedenti i costi, il metodo economico - vale a dire: l'esercizio di attivita' economica - ricorre quando le predette modalita' di gestione tendono alla copertura dei costi con i ricavi;

che tale significato di "attivita' economica" comporta tuttavia, secondo il rimettente, che esula da essa solo l'esercizio svolto «strutturalmente e necessariamente in perdita», mentre svolge comunque attivita' con metodo economico il soggetto che eroga servizi di utilita' sociale, sebbene questi siano ispirati da un fine ideale e anche se le condizioni di mercato non consentano di remunerare i fattori produttivi, rappresentati dalle prestazioni spontanee e gratuite degli aderenti all'associazione di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT