n. 127 SENTENZA 22 maggio - 13 giugno 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3 e 6 della legge della Regione Toscana 4 maggio 2017, n. 21 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla L.R. n. 82/2009 e alla L.R. n. 51/2009), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11-14 luglio 2017, depositato in cancelleria il 18 luglio 2017, iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana. Ritenuto in fatto 1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Toscana 4 maggio 2017, n. 21 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla L.R. n. 82/2009 e alla L.R. n. 51/2009), censurandone (in motivazione) i soli artt. 2, 3 e 6, quest'ultimo - che sostituisce l'art. 6 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona nel sistema sociale integrato) - relativamente al comma 1, lettera b), della disposizione cosi' novellata. 1.1.- Secondo il ricorrente, la disposizione di cui all'art. 2 della suddetta legge - intervenendo sulla disciplina dell'accreditamento delle strutture sociali e di quelle sociosanitarie allo scopo di uniformare i due sistemi di accreditamento e controllo - violerebbe la disciplina statale, per la quale le strutture sociosanitarie dovrebbero essere invece assoggettate allo stesso regime di quelle sanitarie. E segnatamente si porrebbe in contrasto sia con gli «artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater del D.lgs. n. 502/92, che disciplinano l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sia con l'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, recante il "Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento", che prevede l'istituzione di un sistema di accreditamento uniforme a livello nazionale, nonche' con l'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 che, sempre al fine di uniformare il sistema di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie a livello nazionale, definisce, sulla base di quanto previsto dai documenti prodotti dal Tavolo per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, la tempistica degli adempimenti regionali ed aziendali, attuativi della richiamata Intesa del 20 dicembre 2012, nonche' i requisiti e le modalita' di funzionamento degli "organismi tecnicamente accreditati"». 1.2.- A sua volta l'art. 3 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017, affidando la valutazione e la verifica per le strutture del sistema sociale integrato al «Gruppo tecnico regionale», senza la previsione di alcun meccanismo di coordinamento funzionale con l'«Organismo tecnicamente accreditante» istituito dalle citate intese, violerebbe - per un verso - le disposizioni di cui all'Allegato A dell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, «che al paragrafo 4, quarto capoverso, riguardante "verifiche: modalita' strumenti e responsabilita'", prevede la verifica esterna del possesso dei requisiti per l'accreditamento da parte di un "predefinito organismo accreditante"», e - per altro verso - con «la disciplina contenuta nell'allegato B dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 che contiene "i criteri per il funzionamento degli organismi 'tecnicamente' accreditanti", ai quali, in base a quanto convenuto nelle menzionate intese, le Regioni e le Province autonome si debbono adeguare». 1.3.- I medesimi rilievi formulati nei confronti dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017, varrebbero, infine, anche con riferimento all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge reg. Toscana n. 82 del 2009, come sostituito dall'art. 6 della stessa legge reg. Toscana n. 21 del 2017...

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