n. 126 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 aprile 2017 -

TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Lavoro Nella causa civile iscritta al r.g. n. 1113/2016 promossa da: Giancarlo Caiello, Cristina Marinello, Annarita Petrini, Lucia Selvaggio, Aila Stentella (avvocati Antonio Fiamingo e Gianluca Perdichizzi) - ricorrenti;

Contro A.R.P.A. Umbria (avv. Donato Antonucci) - convenuto;

Nei confronti di I.N.P.S. (avvocati M. Arlotta, R. Annovazzi e R. Lini) terzo chiamato;

Il Giudice dott. Giampaolo Cervelli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 aprile 2017, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione della questione della legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998. Il giudizio a quo I ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro A.r.p.a. Umbria al fine di sentire accogliere, nei confronti dell'ente convenuto, le seguenti conclusioni: «in via principale, accertare e dichiarare, anche solo in via incidentale, il mancato rispetto, nel Comparto di riferimento, dei principi della c.d. invarianza di retribuzione complessiva netta e della c.d. parita' di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro quali sanciti dal quadro normo-contrattuale di cui al presente atto (in primis, rispettivamente, dall'art. 26, comma 19, legge n. 448/1998 e ss. e dall'art. 49, comma 2, decreto legislativo n. 29/1993 ss.mm.ii. quale richiamato dall'art. 1, comma 4, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999);

accertare e dichiarare, pertanto, l'illegittimita' della trattenuta del 2,50% della retribuzione lorda mensile effettuata a carico dei ricorrenti, tutti ab initio regime di TFR, anche per violazione del disposto di cui all'art. 45, decreto legislativo n. 165/2001 (in nessun caso possono essere stabiliti trattamenti inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi), accertando anche solo incidentalmente che il monte di detto abbattimento e' rimasto allocato e nella disponibilita' materiale della controparte datoriale;

- accogliere l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 3, del DPCM 20 dicembre 1999 nella parte in cui prevede la riduzione della retribuzione lorda in misura pari al contributo soppresso e successive, statuizioni conseguenti, oltre che dell'art. 1, comma 4, del DPCM 20 dicembre 1999 nella parte in cui prevede l'applicazione del citato comma 3 ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto (recte, dal 1° gennaio 2001), per violazione dell'art. 3 Cost. (nella prospettiva per cui la disciplina dell'art. 2120 de codice civile viene a incidere, a parita' di retribuzione, in misura deteriore sui dipendenti pubblici in regime TFR rispetto ai loro colleghi in regime di TFS, oltre che rispetto ai dipendenti privati nei cui confronti non e' prevista rivalsa alcuna da parte del datore di lavoro) e/o dell'art. 36 Cost. (nella prospettiva che il protrarsi del prelievo sulla retribuzione dei dipendenti pubblici in regime TFR determina un'illegittima e irragionevole riduzione della retribuzione percepita mensilmente, considerata sia in se' e per se' sia in rapporto ai loro colleghi pubblici in regime TFS) per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente ricorso e, per conseguenza, sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953;

- in ogni caso, condannare Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Umbria, in persona del direttore generale pro tempore, a cessare la trattenuta del 2,50% della retribuzione lorda mensile a carico di ciascuno dei ricorrenti;

- condannare, sempre in ogni caso, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Umbria, in persona del Direttore Generale pro tempore, a restituire quanto indebitamente decurtato ai ricorrenti per il superiore titolo, a ritroso entro la soglia massima degli ultimi n. 5 (cinque) anni antecedenti al deposito del presente ricorso, nonche' da quest'ultima data sino alla pubblicazione della auspicata sentenza di accoglimento, con quantificazione in separata sede. Hanno sostenuto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre del 1999 il quale ha previsto la riduzione della retribuzione lorda ad essi spettante in misura pari al 2,5% dell'80% della retribuzione medesima, in misura pari, cioe', al contributo destinato al finanziamento del trattamento di fine servizio non potrebbe trovare applicazione nei loro confronti in quanto destinato ai dipendenti pubblici in regime di TFR optanti per la previdenza complementare. In subordine hanno evidenziato profili di illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione ex articoli 3 e 36 Cost., traendo argomenti anche dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 223 del 2012 la quale ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 12, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010. Si e' costituita l'A.r.p.a. contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto ed esponendo che essa ha rispettato le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre del 1999 e chiedendo, in caso di accoglimento della domanda, la restituzione degli importi da essa versati all'Inps. I) Il quadro normativo L'art. 2, commi 5 - 7, della legge n. 335 del 1995 prevede «5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto. 6. La contrattazione collettiva nazionale in conformita' alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con...

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