n. 126 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2016 -

TRIBUNALE DI ENNA Il Giudice dott. Calogero Commandatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 dicembre 2015, con termine di giorni dieci per il deposito di note scritte, nella causa promossa da Bonaccorso Michele nei confronti di Ascom Fidi di Enna soc. coop.;

Letti gli atti, esaminata la documentazione;

Preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza;

  1. Oggetto del giudizio. Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2015 il sig. Michele Bonaccorso ha proposto opposizione, avanti a questo Tribunale, al decreto n. 154/2015 con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della Ascom Fidi la somma di €

13.679,92 oltre agli interessi di mora. A fondamento della pretesa la Ascom Fidi evidenziava di avere prestato fideiussione in favore del sig. Michele Bonaccorso a garanzia dell'obbligazione restitutoria della somma concessa a quest'ultimo dalla Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto in ragione di mutuo chirografario contratto il 4 agosto 2009. A seguito del mancato pagamento delle singole rate del mutuo (comprensive di capitale ed interessi) da parte dell'odierno opponente, la Ascom Fidi, in qualita' di fideiussore, ha dovuto versare alla Banca di Credito Cooperativo la somma portata dal decreto ingiuntivo cosi' surrogandosi nei diritti del creditore soddisfatto ex art. 1949 del codice civile. A sostegno della opposizione la parte attrice ha dedotto: l'usurarieta' degli interessi richiesti derivante dal cumulo tra gli interessi corrispettivi e moratori nel caso di mora della debitrice sulle singole rate;

l'usurarieta' derivante dal cumulo tra interessi corrispettivi e moratori sul capitale residuo, nel caso di decadenza dal mutuatario dal beneficio del termine senza risoluzione del rapporto di mutuo;

l'usurarieta' per cumulo tra interessi di mora pattuiti e clausola penale applicata a ciascuna rata scaduta e non pagata nel termine di cinque giorni dalla scadenza;

l'usurarieta' derivante dal cumulo tra interessi di mora al 7.10% sulla quota capitale di ogni rata scaduta ed interessi di mora (sempre pari al 10%) calcolati sulla quota di interessi corrispettivi sulla stessa rata, ma rapportati alla quota capitale;

l'illegittimita' del cumulo tra gli interessi effettivi sulla rata scaduta e clausola penale fissa (condividendo detti strumenti identica natura e funzione sanzionatoria) applicata a ciascuna rata scaduta e non pagata nel termine di cinque giorni;

l'usurarieta' derivante dal cumulo complessivo di tutti gli interessi, commissioni e spese escluse imposte e tasse;

l'errato computo dell'interesse corrispettivo effettivo per effetto dell'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese con imputazione dei pagamenti al capitale e non agli interessi;

L'Ascom Fidi, costituendosi in giudizio, ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendo l'autorizzazione al giudice alla chiamata in causa del creditore principale Banca di Credito Cooperativo ex art. 269 del codice di procedura civile e formulando istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Alla udienza di prima comparizione, tenutasi il 16 dicembre 2015, la convenuta ha insistito nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione alla quale si e' opposta parte attrice. 2. La rilevanza delle questioni. Dato lo stato del giudizio, come riassunto nel precedente paragrafo, questo giudice e' chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto vale a dire, ai sensi dell'art. 648, primo comma, del codice di procedura civile, se l'opposizione proposta da Bonaccorso Michele sia o meno fondata su prova scritta o sia di pronta soluzione. La causa, secondo un ragionevole giudizio prognostico, non appare di pronta soluzione. Sul punto occorre evidenziare come il legislatore del 2013 abbia imposto al giudice di pronunciarsi sulla richiesta di provvisoria esecuzione gia' alla prima udienza di trattazione, ossia in una fase processuale in cui le parti possono ancora riservarsi di articolare le richieste istruttorie con la seconda memoria prevista dall'art. 183, 6° comma, codice di procedura civile. Cio' posto, la causa non appare di pronta soluzione sia in termini di speditezza dell'istruttoria sia di durata del...

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