n. 125 SENTENZA 8 giugno - 1 luglio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 15, commi 13, lettera c), 15, 16, 17, 22 e 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2013), promossi dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e dalla Regione siciliana con ricorsi notificati il 12-17, il 9 e il 13 ottobre 2012, il 19-22 e il 27 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 16, il 17 e il 18 ottobre 2012, il 25 febbraio e l'8 marzo 2013, rispettivamente iscritti ai nn. 144, 149 e 156 del registro ricorsi 2012 e ai nn. 24 e 43 del registro ricorsi 2013. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano sostituito per la redazione della decisione dal Giudice Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Michele Costa e Cristina Bernardi per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento, Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso depositato il 16 ottobre 2012 ed iscritto al registro ricorsi n. 144 del 2012, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha impugnato, tra le altre disposizioni, l'art. 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettere f) ed l), 4, 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in relazione agli artt. 34 e 36 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ed agli articoli da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), nonche' in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. 1.1.- L'art. 15, comma 22, alla luce delle precedenti disposizioni volte al contenimento della spesa per il settore sanitario, prevede la progressiva riduzione del livello di fabbisogno del Servizio sanitario nazionale (di 900 milioni di euro per il 2012, 1.800 per il 2013, 2.000 per il 2014, 2.100 a decorrere dal 2015). Tali riduzioni sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di autocoordinamento regionale, da recepire attraverso intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la ripartizione del fabbisogno sanitario e le disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento al 2012, ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la proposta in sede di autocoordinamento entro i termini prestabiliti, e' la normativa vigente a regolare il concorso di ciascuna Regione e Provincia autonoma alla ripartizione del fabbisogno e delle disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale. Infine, il comma impugnato stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con l'esclusione della Regione siciliana, assicurino il concorso alla ripartizione del fabbisogno e delle disponibilita' mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Fino all'emanazione di tali norme di attuazione, l'importo del concorso alla manovra di contenimento e' annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Secondo la ricorrente, la norma censurata contrasterebbe con la disposizione statutaria che riconosce alla Regione potesta' legislativa in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» (art. 2, primo comma, lettera a, dello statuto), ambito cui andrebbe ricondotto l'ordinamento contabile ed il potere di regolare la gestione del bilancio regionale, in base alla giurisprudenza costituzionale. Inoltre, la Regione sarebbe titolare, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettere f) ed l), dello statuto, di potesta' legislativa integrativa e attuativa in materia di «finanze regionali e comunali» e di «igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica». Tali disposizioni, alla luce degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., quali risultanti dalla riforma del Titolo V Cost., le attribuirebbero una competenza legislativa non piu' meramente suppletiva di quella statale. Infine, la ricorrente evoca l'art. 4 dello statuto, che le attribuisce il potere di esercitare le funzioni amministrative nei corrispondenti ambiti, e l'art. 12 dello statuto, in materia di quote tributarie erariali. In attuazione di tali disposizioni statutarie sarebbe stata approvata la legge n. 724 del 1994, i cui artt. 34 e 36 prevedrebbero che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nel rispettivo territorio senza oneri a carico del bilancio statale. Tale quadro normativo renderebbe evidente come l'obbligo imposto alla ricorrente di partecipare alla riduzione del fabbisogno sanitario e del relativo finanziamento, interamente a suo carico, contrasti apertamente con i parametri evocati, rendendo irragionevole l'imposizione della partecipazione alla manovra di contenimento del fabbisogno. Le eventuali economie di spesa derivanti dall'applicazione del decreto-legge impugnato non potrebbero che essere esclusivamente destinate ad interventi relativi al settore sanitario regionale, diversamente da quanto stabilito dalla norma impugnata. L'intervento della normativa statale, inoltre, sarebbe illegittimo in base agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., letti in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, poiche' determinerebbe un'ingiustificata limitazione dell'autonomia finanziaria valdostana in materia sanitaria. Il meccanismo di concorso al risanamento finanziario previsto, inoltre, inciderebbe unilateralmente sulle compartecipazioni ai tributi erariali, senza considerare come tale materia sia riservata alla normativa di attuazione contenuta negli articoli da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981, che fissa le quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali da devolvere alla Regione. Tali disposizioni, del resto, non sarebbero modificabili con legge ordinaria, ma soltanto con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello statuto. Infatti, l'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), stabilisce che l'ordinamento finanziario regionale, previsto dall'art. 50 dello statuto, possa essere modificato soltanto con il procedimento di cui all'art. 48-bis dello statuto medesimo. Per analoghe ragioni la normativa censurata colliderebbe anche con i principi costituzionali di leale collaborazione e di ragionevolezza. Con riferimento al primo, andrebbe considerato che non sono stati previsti meccanismi di coinvolgimento diretto della Regione ne' criteri per la concreta ripartizione del concorso tra le Regioni ad autonomia speciale, aspetto che ridonderebbe nella violazione delle norme statutarie e di attuazione relative all'autonomia finanziaria regionale. Quanto al secondo, anch'esso ridondante in una menomazione della sfera di autonomia organizzativa e finanziaria della Regione, la disposizione impugnata prevederebbe che l'accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali operi fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009. Poiche' un termine finale non sarebbe individuato, la disciplina transitoria acquisirebbe un'irragionevole durata indeterminata nel tempo. 2.- Con atto depositato il 26 novembre 2012 si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilita' o, comunque, l'infondatezza delle censure proposte dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 2.1.- Il resistente evidenzia come l'art. 15, comma 22, del d.l. n. 95 del 2012 abbia previsto un sistema per stabilire le modalita' di conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria basato sull'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e come la disposizione censurata si inserisca tra gli interventi del legislatore statale legittimi, in quanto riconducibili a ragioni di coordinamento finanziario ed, in particolare, al contenimento della spesa. A tale contenimento, infatti, tenderebbe la fissazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il quale si configurerebbe come una riduzione non delle risorse disponibili per le Regioni, ma del livello dei costi sanitari. In particolare, la riduzione del fabbisogno deriverebbe da quella degli standard di posti letto, che diminuirebbero il livello della spesa e tenderebbero alla maggiore efficienza della stessa. Per tale ragione, oltre al coordinamento finanziario, la...

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