n. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 aprile 2017 -

TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Lavoro Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1503/2016 promossa da: Fabrizio Alunni - Roberto Ciubini - Giorgio Giovagnoni - Valerio Mosconi - Sauro Roscini (avv.ti Antonio Fiamingo e Gianluca Perichizzi) ricorrenti contro Provincia di Perugia (avv.ti Isabella Sorbini e Chiara Perdichini) convenuta il giudice dott. Giampaolo Cervelli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 aprile 2017, ha pronunciato la seguente ordinanza I ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro la Provincia di Perugia al fine di sentire accogliere, nei confronti dell'ente convenuto, le seguenti conclusioni «in via principale, accertare e dichiarare, anche solo in via incidentale, il mancato rispetto, nel Comparto di riferimento, dei principi della c.d. invarianza di retribuzione complessiva nella e della c.d. parita' di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro quali sanciti dal quadro normo-contrattuale di cui al presente atto (in primis, rispettivamente, dall'art. 26, comma 19, legge n. 448/1998 e ss. e dall'art. 49, comma 2, decreto legislativo n. 29/1993 ss.mm.ii. quale richiamato dall'art. 1, comma 4 DPCM 20 dicembre 1999);

accertare e dichiarare, pertanto, l'illegittimita' della trattenuta del 2,50% della retribuzione lorda mensile effettuata a carico dei ricorrenti, tutti ab initio in regime di TFR, anche per violazione del disposto di cui all'art. 45, decreto legislativo n. 165/2001 (in nessun caso possono essere stabiliti trattamenti inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi), accertando anche solo incidentalmente che il monte di detto abbattimento e' rimasto allocato e nella disponibilita' materiale della controparte datoriale;

accogliere l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 3 del DPCM 20 dicembre 1999 nella parte in cui prevede la riduzione della retribuzione lorda in misura pari al contributo soppresso e successive statuizioni conseguenti, oltre che dell'art. 1, comma 4 del DPCM 20 dicembre 1999 nella parte in cui prevede l'applicazione dei commi 2 e 3 della medesima norma soltanto ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto (recte, dal 1° gennaio 2001), per violazione dell'art. 3 Cost. (nella triplice prospettiva per cui la disciplina dell'art. 2120 del codice civile viene a incidere, a parita' di retribuzione, in misura deteriore sui dipendenti pubblici in regime TFR rispetto ai loro colleghi in regime di TES, oltre che rispetto ai dipendenti privati nei cui confronti non e' prevista rivalsa alcuna da parte del datore di lavoro, oltre a creare disparita' di trattamento tra i dipendenti pubblici che si trovino in regime TFR per opzione e quanti ab initio del proprio rapporto, atteso che soltanto i primi beneficiano del conferimento in previdenza complementare dell'1,5% della trattenuta / ritenuta del 2,5% e quindi della conseguente migliore sorte in termini di adeguamento al costo della vita) e/o dell'art. 36 Cost. (nella prospettiva che il protrarsi del prelievo sulla retribuzione dei dipendenti pubblici in regime TFR determina un'illegittima e irragionevole riduzione della retribuzione percepita mensilmente, considerata sia in se' e per se' sia in rapporto ai loro colleghi pubblici in regime TFS) per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente ricorso e, per conseguenza, sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953;

in ogni caso, condannare la Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore, a cessare la trattenuta del 2,50% della retribuzione lorda mensile a carico di ciascuno dei ricorrenti;

condannare, sempre in ogni caso la Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore, a restituire quanto indebitamente decurtato ai ricorrenti per il superiore titolo, a ritroso entro la soglia massima degli ultimi n. 5 (cinque) anni antecedenti al deposito del presente ricorso, nonche' da quest'ultima data sino alla pubblicazione della auspicata sentenza di accoglimento, con quantificazione in separata sede. Hanno sostenuto che il d.p.c.m. del 20 dicembre del 1999 il quale ha previsto la riduzione della retribuzione lorda ad essi spettante in misura pari al 2,5% dell'80% della retribuzione medesima, in misura pari, cioe', al contributo destinato al finanziamento del trattamento di fine servizio non potrebbe trovare applicazione nei loro confronti in quanto destinato ai dipendenti pubblici in regime di TFR optanti per la previdenza complementare. In subordine hanno evidenziato profili di illegittimita' costituzionale del d.p.c.m. in questione ex articoli 3 e 36 Cost., traendo argomenti anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 la quale ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 12, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010. Si e' costituita la Provincia di Perugia contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto ed esponendo che essa ha rispettato le disposizioni di cui al d.p.c.m. del 20 dicembre del 1999 e chiedendo, in caso di accoglimento della domanda, la restituzione degli importi da essa versati all'Inps. Ha, inoltre, osservato che Roscini Sauro, essendo in regime di TFS non ha titolo a pretendere alcunche' sulla base dei motivi di cui al ricorso introduttivo. 1) Il quadro normativo L'art. 2, commi 5-7 della legge n. 335 del 1995 prevede «5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto. 6. La contrattazione collettiva nazionale in conformita' alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993...

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