n. 124 SENTENZA 5 aprile - 1 giugno 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2014, n. 88, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 26 febbraio-2 marzo 2015, depositato in cancelleria il 3 marzo 2015 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Crisci per la Regione Toscana. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 26 febbraio 2015, ricevuto il successivo 2 marzo e depositato il 3 marzo 2015 (reg. ric. n. 29 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2014, n. 88, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La disposizione impugnata sostituisce l'art. 11 della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), che disciplina gli ambiti territoriali di caccia. In particolare, il nuovo testo della disposizione sostituita stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia sono nove, con confini corrispondenti a quelli delle Province e l'accorpamento delle Province di Firenze e Prato in un unico ambito (art. 11, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1994, come introdotto dalla disposizione censurata). Inoltre con il piano faunistico venatorio possono essere istituiti dei sottoambiti, privi di organi, per garantire una zonizzazione il piu' possibile omogenea e rispondente alle caratteristiche dei singoli...

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