N. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2007

P.Q.M.

Dichiara:

i. rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' sollevata d'ufficio in merito all'art. 157 coma V° per violazione dell'art. 3 e 27 2°c. Cost. nella parte in cui non prevede che la prescrizione triennale si applichi a tutti i reati di competenza del Giudice di Pace.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il presente procedimento.

Ordina la notifica della presente ordinanza al Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato.

Livorno, addi' 7 febbraio 2007.

Il giudice di pace: Ercolini

IL GIUDICE DI PACE Premesso che in data 13 settembre 2006 il Pubblico Ministero di Livorno Dott.

Massimo Mannucci ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico di Tilli Daniele/Tocchini Cinzia e Anglani Agnese rispettivamente imputati i primi due per i reati p. e p. dagli artt.

582 e 612 cp commessi 1'11 agosto 2003, la terza per il reato p. e p.

dall'art. 594 cp commesso il 10 luglio 2003, con la seguente motivazione: 'esaminati gli atti del procedimento penale indicato a margine, letti i commi IV e V dell'art. 157 C.p., come modificato dalla legge n. 251/05 che indica un termine prescrizionale di tre anni per ipotesi di reato per le quali la legge prevede una pena diversa da quella detentiva o pecuniaria. Ritenuto evidente il riferimento ai soli reati di competenza del Giudice di Pace per i quali e' contestualmente prevista la sanzione pecuniaria come alternativa alla permanenza domiciliare o ai' lavori di pubblica utilita' (art. 52, comma 2, lett. 1) d.lgs. n. 274/2000). Ritenuto che, pertanto, anche in ossequio al principio del favor rei, deve applicarsi il piu' breve termine prescrizionale di tre anni. Rilevato che il reato oggetto del presente procedimento, commesso da almeno un triennio deve ritenersi estinto per prescrizione.' che la sottoscritta il 2 ottobre 2006 emetteva il seguente provvedimento: 'vista la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero in data 13 settembre 2006, ritenuto di poter condividere l'opinione del P.M. limitatamente al reato p. e p. dall'art. 582 c.p., in quanto solo questo prevede la pena della reclusione da 3 mesi a 3 anni che, ex art. 52 n. 2 lett. B) d.lgs. n. 274/00 comporta l'applicazione da parte del G.D.P. della pena pecuniaria alternativa alla permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita', per cui puo' configurarsi l'ipotesi del 157...

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