n. 123 ORDINANZA 3 - 30 maggio 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), promosso dalla Regione Lombardia con ricorso notificato il 26 febbraio-3 marzo 2015, depositato in cancelleria il 5 marzo 2015 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 26 febbraio 2015, ricevuto dal destinatario il successivo 3 marzo e depositato il 5 marzo 2015 (reg. ric. n. 33 del 2015), la Regione Lombardia ha impugnato varie disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), e, tra queste, l'art. 1, comma 20, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonche' al principio di leale collaborazione «di cui all'art. 120 Cost.»;

che l'impugnato art. 1, comma 20, stabilisce che «A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies e' aggiunto il seguente: «4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e' ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto e per le societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma e' ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo»;

che la Regione ricorrente rileva che la disposizione censurata ha aggiunto all'art. 11 del decreto legislativo 15...

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