n. 122 SENTENZA 8 maggio - 13 giugno 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2;

3, comma 2;

e 4, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2016, n. 14 (Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 16 agosto 2016, ricevuto il 19 agosto 2016, depositato in cancelleria il 22 agosto 2016, iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nella udienza pubblica dell'8 maggio 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l'avvocato Stephan Beikircher per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notifica il 16 agosto 2016 e depositato il successivo 22 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2;

3, comma 2;

e 4, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2016, n. 14 (Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione). In particolare, l'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016 ha inserito nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 giugno 2000, n. 12 (Autonomia delle scuole) l'art. 13-bis, dedicato alla valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici. L'art. 3, comma 2, della stessa legge provinciale ha introdotto nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2008, n. 5 (Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione) l'art. 1-septies, il quale disciplina la valutazione delle competenze degli studenti fino al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. Infine, con il successivo art. 4, comma 4, e' stato modificato l'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 12 dicembre 1996, n. 24 (Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante), mediante l'inserimento dei commi 6-bis e 6-ter, i quali disciplinano particolari modalita' di reclutamento ed assunzione del personale insegnante. 1.1.- E' denunciata la violazione degli artt. 9, numero 2), 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione, ed in particolare degli artt. 1, 3, 4, 9, 11 e 12 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano);

del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 301 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamento diversa dalla madre lingua dell'alunno);

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano);

del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano);

del decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 345 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano);

del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Bolzano), nonche' degli artt. 3, 97 e 117, comma terzo, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 1.2.- Il ricorrente premette che l'art. 9, numero 2), del d.P.R. n. 670 del 1972 conferisce alle Province autonome la competenza ad emanare norme legislative in materia di «istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)». Tale potesta' normativa, tuttavia, deve rispettare i limiti indicati dallo stesso art. 9 e previsti dai precedenti artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia. Successive norme di attuazione hanno dato esecuzione all'art. 9 dello statuto speciale, tutte confermando i limiti dei poteri legislativi della Provincia: cosi', il d.P.R. n. 89 del 1983, integrato e modificato dal d.lgs. n. 434 del 1996. Sono richiamate, inoltre, le norme di attuazione statutaria contenute nel d.P.R. n. 301 del 1988, nel d.lgs. n. 265 del 1992, nel d.lgs. n. 345 del 2003 e nel d.lgs. n. 245 del 2006. 2.- Cio' premesso, il ricorrente ha impugnato, in primo luogo, l'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, il quale inserisce l'art. 13-bis (Valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche) nella legge prov. Bolzano n. 12 del 2000. Tale disposizione prevede un sistema di valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici composto da tre fasi: la valutazione del servizio in anno di prova, la valutazione del servizio annuale e la valutazione del servizio globale. L'art. 13-bis in esame individua nell'ispettore scolastico, ovvero in un team di due ispettori, i soggetti competenti a formulare la proposta di valutazione, fermo restando il ricorso al team nella valutazione del servizio nell'anno di prova e del servizio globale. Si prevede, inoltre, la possibilita' di adottare una forma di valutazione alternativa, approvata dall'intendente scolastico su richiesta del medesimo dirigente. Ad avviso della difesa statale, questa disciplina si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali posti dalla normativa statale in materia di istruzione, in quanto sarebbero previsti criteri e modalita' di valutazione dei dirigenti scolastici che differiscono da quelli previsti dalla legislazione statale. Il contrasto e' ravvisato, in primo luogo, con la previsione contenuta nell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Sia rispetto alla composizione del nucleo di valutazione, sia rispetto alle modalita' e ai criteri di operativita' dello stesso, la disposizione impugnata violerebbe i principi generali stabiliti dalla norma statale per tutti i dirigenti scolastici. La disposizione censurata si porrebbe, inoltre, in contrasto con la disciplina del procedimento di valutazione prevista dall'art. 6 del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione), il quale darebbe applicazione ai principi posti dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. E' altresi' denunciato il contrasto con gli artt. 3, 7, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);

nonche' con gli artt. 4 e 9 della direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 giugno 2016, n. 25 (Valutazione dirigenti scolastici). La disposizione in esame violerebbe, infine, i principi in materia di valutazione dei dirigenti scolastici contenuti nell'art. l, commi 93 e 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti). Ad avviso del ricorrente, la Provincia autonoma avrebbe, dunque, esorbitato dalla competenza attribuitale dall'art. 9, numero 2), dello statuto di autonomia e dalle norme di attuazione statutaria. La disposizione impugnata violerebbe, altresi', l'art. 117, terzo comma, Cost., in ragione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Infine, nello stabilire modalita' di valutazione dei dirigenti scolastici diverse da quelle previste nel rimanente territorio nazionale, sarebbe violato anche il principio di parita' di trattamento di cui all'art. 3 Cost. La denunciata disparita' sarebbe aggravata dalla considerazione che le modalita' di valutazione previste dalla disciplina provinciale sarebbero suscettibili di riflettersi sull'esito della valutazione e, quindi, sull'attribuzione dell'indennita' di risultato. 3.- E' denunciata, inoltre, l'illegittimita' dell'art. 3, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, il quale ha introdotto l'art. 1-septies della legge prov. Bolzano n. 5 del 2008. La disposizione provinciale impugnata disciplina la valutazione delle competenze degli studenti. A ciascuna istituzione scolastica e' riconosciuta la possibilita' di sviluppare, fino alla conclusione del secondo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione, proprie modalita' di valutazione delle competenze. Alla Giunta provinciale e' affidato il compito di definirne i criteri e le modalita' (comma 1 dell'art. 1-septies). Sulla base di tale impostazione didattica, che ricomprende anche la valutazione delle competenze, e' consentita la formazione di classi o gruppi di alunni che prescindono dall'anno di corso e dall'eta' degli studenti (comma 2). Alle istituzioni scolastiche e', inoltre, attribuita la facolta' di...

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