n. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2018 -

IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale - Sezione quarta ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2781 del 2017, proposto da: Presidenza del Consiglio dei ministri, Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro Maurizio Leo, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Torchia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47, per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - Roma: sezione I n. 00088/2017, resa tra le parti, concernente determinazione trattamento economico docenti SNA. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maurizio Leo. Viste le memorie difensive. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Ventrella (avv. Stato) e L. Torchia. 1.1. Con l'appello in esame, la Presidenza del Consiglio dei ministri impugna la sentenza 4 gennaio 2017, n. 88, con la quale il T.A.R. per il Lazio, sezione I, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dal prof. Maurizio Leo, ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202 «nella parte impugnata di cui all'art. 2, commi 1 e 4, e all'art. 5, commi 2 e 4», nonche' i provvedimenti consequenziali adottati. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato - adottato in attuazione dell'art. 21, comma 4, decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 - era oggetto di impugnazione nella parte in cui interveniva sulla rideterminazione del trattamento economico e dello stato giuridico dei docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) - poi confluita, insieme ad altre scuole di formazione, nella Scuola nazionale di amministrazione (SNA) - stabilendo l'incompatibilita' per i professori di tale scuola allo svolgimento della libera professione, analogamente a quanto previsto per i docenti universitari a tempo pieno. Con ulteriori motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti consequenziali, recanti diffide a cessare la situazione di incompatibilita' e rideterminazione del trattamento economico, con recupero delle differenze indebitamente corrisposte. 1.2. La sentenza impugnata afferma, in particolare: l'art. 21, comma 4, decreto-legge n. 90/2014 non fa «alcun riferimento alla modifica dello stato giuridico e in particolare all'introduzione ... di un regime di incompatibilita', compreso quello di cui all'art. 6, legge n. 240/2010» ma tale articolo «si e' limitato a richiamare che lo stato giuridico doveva considerarsi quello dei professori universitari a da cio' non puo' dedursi che era stato implicitamente introdotto ex lege il regime di incompatibilita' proprio dei professori ordinari a tempo pieno»;

il riferimento effettuato in norma al regime del tempo pieno, era da intendersi considerato «come parametro di riferimento a fini economici, cui era delegato l'esecutivo, ma non al fine di modificare lo status giuridico del ruolo dei professori ad esaurimento della ex SSEF»;

l'introduzione della modifica sostanziale comportante il regime di incompatibilita' ... ha dato quindi luogo ... anche alla violazione dei principi generali di legalita', legittimo affidamento, proporzionalita' e certezza del diritto

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quanto al trattamento economico, il decreto «ha dato luogo ad una sostanziale omologazione del trattamento in questione, nel senso di renderlo del tutto coincidente a quello dei professori a tempo pieno, senza considerare la peculiarita' della posizione dei professori ex SSEF, inseriti a suo tempo in un ruolo ad esaurimento in virtu' del processo di riorganizzazione delle scuole di formazione della pubblica amministrazione ... con procedimento sostanzialmente coincidente a quello di mobilita' obbligatoria ex lege dei pubblici dipendenti, che prevede pero' il godimento del medesimo trattamento economico garantito al dipendente e su cui non opera(va) l'abrogato art. 202 testo unico n. 3/1957»;

ne' il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha consentito agli interessati un tempo di valutazione, poiche' questi, in meno di quindici giorni, «si sono visti obbligati a prendere decisioni vitali e irreversibili legate ad un'unica alternativa prospettata, quale la permanenza nella SNA o la continuazione della (sola) attivita' libero - professionale, laddove la stessa non era rinvenibile in capo agli altri docenti della Scuola e quindi senza che potesse configurarsi quella omogeneizzazione del trattamento economico richiesta dalla norma primaria - intesa come tendenziale conformazione di assimilabilita' ma non di perfetta equiparazione e sovrapponibilita' indipendentemente dallo status di provenienza - e senza neanche una approfondita valutazione di tale trattamento idonea a sostenere che lo stesso potesse considerarsi assunto sulla mera base di quello dei professori universitari a tempo pieno»;

il trattamento economico come rideterminato, che corrisponde al 50% del precedente netto stipendiale, non opera soltanto per l'avvenire, ma «influisce anche su interessi consolidati e sulla posizione economica relativa al trattamento pensionistico, di modo che «si palesano dunque effetti retroattivi». In tale contesto, «appare ben saggia la revisione successiva del legislatore che ha ritenuto di rideterminare l'intera riorganizzazione della SNA e il trattamento economico dei docenti con fonte primaria», ai sensi degli articoli 1, comma 657, legge n. 216/2015 e 11, comma 1, lettera d), legge n. 124/2015». 1.3. Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello: a) erroneita' della sentenza appellata relativamente alle modalita' di determinazione del trattamento economico dei docenti trasferiti dal ruolo ad esaurimento della SSEF alla SNA;

violazione art. 21, comma 4, decreto-legge n. 90/2014;

violazione e falsa applicazione dei canoni di ragionevolezza e imparzialita' dell'azione amministrativa;

erronea applicazione del principio della tutela dell'affidamento e del principio di irretroattivita';

cio' in quanto «la scelta di utilizzare le tabelle stipendiali che definiscono il trattamento economico annuo lordo dei professori universitari a tempo pieno e' conforme alla delega conferita con l'art. 21, comma 4, decreto-legge n. 90/2014 ... pertanto nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si e' stabilito di adottare proprio il trattamento stipendiale dei professori a tempo pieno come criterio di rideterminazione del compenso». Infatti, «tale equiparazione retributiva e' una tra le possibili alternative - del tutto conformi alla delega - ed e' l'unica ad avere un parametro certo di riferimento». Ne' e' possibile sostenere, nel caso di specie, «che vi sarebbe un affidamento tutelabile rispetto al mantenimento di un trattamento giuridico ed economico disancorato rispetto a quello dei docenti che svolgono analoghe funzioni»;

  1. erroneita' della sentenza relativamente all'annullamento dell'art. 5, comma 2 decreto del...

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