n. 122 ORDINANZA 20 aprile - 30 maggio 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), promosso dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel procedimento vertente tra C.M. e V.D. ed altro, con ordinanza del 18 giugno 2014, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto che con ordinanza del 18 giugno 2014, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2015, il Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 24, secondo e terzo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione;

che in punto di rilevanza il giudice rimettente riferisce che all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, dove la creditrice istante era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la medesima ha domandato l'assegnazione del credito ed il suo avvocato ha chiesto la liquidazione degli onorari relativi al procedimento di esecuzione ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002 e quindi sarebbe tenuto a liquidare le spese dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 95 del codice di procedura civile, a carico del debitore, assegnando i relativi importi dovuti dal terzo pignorato, in favore dell'erario, con prelazione sul ricavato dall'esecuzione a norma dell'art. 135 del d.P.R. n. 115 del 2002;

che l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che «Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'» e che in forza di tale disposizione, il giudice dovrebbe dimezzare l'importo medio previsto in funzione del valore della controversia ed attribuirlo al professionista solo nella misura cosi' risultante;

che, in punto di non manifesta infondatezza, secondo il rimettente tale disposizione violerebbe l'art. 3 Cost. sotto i profili del principio di uguaglianza e di ragionevolezza in quanto vi sarebbe una disparita' di remunerazione tra quanto spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto dovuto, secondo la tariffa professionale, ai difensori delle altre parti;

che sarebbero inoltre violati gli artt. 1, 35 e 36 Cost., che tutelano il diritto al lavoro e all'equo compenso per il lavoro prestato, senza discriminazioni;

che la disposizione impugnata violerebbe altresi' gli artt. 24, secondo e terzo comma, e 111, primo comma, Cost., in relazione alla parita' processuale delle parti in giudizio, in quanto, nel caso di specie, essendo positivo il risultato del pignoramento, lo Stato potrebbe recuperare, con prelazione sulle somme dovute dal terzo pignorato al debitore, l'importo degli onorari previsti dalla tariffa di cui al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei...

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