n. 121 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2018 -

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2017, proposto da: Presidenza del Consiglio dei ministri, Scuola nazionale dell'amministrazione, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Ernesto Stajano, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Torchia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47;

Per la riforma della sentenza del TAR Lazio - Roma: sezione I n. 09758/2016, resa tra le parti, concernente determinazione trattamento economico docenti della SNA;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ernesto Stajano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Ventrella (avv. Stato) e L. Torchia;

1.1. Con l'appello in esame, la Presidenza del Consiglio dei ministri impugna la sentenza 15 settembre 2016, n. 9758, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dal prof. Ernesto Stajano, ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202 «nella parte impugnata di cui all'art. 2, comma 1 e 4, e all'art. 5, comma 2 e 4», nonche' i provvedimenti consequenziali adottati. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato - adottato in attuazione dell'art. 21, comma 4, decreto-legge n. 90/2014, conv. in legge n. 114/2014 - era oggetto di impugnazione nella parte in cui interveniva sulla rideterminazione del trattamento economico e dello stato giuridico dei docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) - poi confluita, insieme ad altre Scuole di formazione, nella Scuola nazionale di amministrazione (SNA) - stabilendo l'incompatibilita' per i professori di tale Scuola allo svolgimento della libera professione, analogamente a quanto previsto per i docenti universitari a tempo pieno. Con ulteriori due ricorsi per motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti consequenziali, recanti diffide a cessare la situazione di incompatibilita' e rideterminazione del trattamento economico, con recupero delle differenze indebitamente corrisposte. 1.2. La sentenza impugnata afferma, in particolare: l'art. 21, comma 4, decreto-legge n. 90/2014 non fa «alcun riferimento alla modifica dello stato giuridico e in particolare all'introduzione ... di un regime di incompatibilita', compreso quello di cui all'art. 61. n. 240/2010» ma tale articolo «si e' limitato a richiamare che lo stato giuridico doveva considerarsi quello dei professori universitari a da cio' non puo' dedursi che era stato implicitamente introdotto ex lege il regime di incompatibilita' proprio dei professori ordinari a tempo pieno»;

il riferimento effettuato in norma al regime del tempo pieno, era da intendersi considerato «come parametro di riferimento a fini economici, cui era delegato l'esecutivo, ma non al fine di modificare lo status giuridico del ruolo dei professori ad esaurimento della ex SSEF»;

l'introduzione della modifica sostanziale comportante il regime di incompatibilita' ... ha dato quindi luogo ... anche alla violazione dei principi generali di legalita', legittimo affidamento e proporzionalita'

;

quanto al trattamento economico, il decreto «ha dato luogo ad una sostanziale omologazione del trattamento in questione, nel senso di renderlo del tutto coincidente a quello dei professori a tempo pieno, senza considerare la peculiarita' della posizione dei professori ex SSEF, inseriti a suo tempo in un ruolo ad esaurimento in virtu' del processo di riorganizzazione delle scuole di formazione della P.A. ... con procedimento sostanzialmente coincidente a quello di mobilita' obbligatoria ex lege dei pubblici dipendenti, che prevede pero' il godimento del medesimo trattamento economico garantito al dipendente e su cui non opera(va) l'abrogato art. 202 T.U. n. 3/1957»;

ne' il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha consentito agli interessati un tempo di valutazione, poiche' questi, in meno di quindici giorni, «si sono visti obbligati a prendere decisioni vitali e irreversibili legate ad un'unica alternativa prospettata, quale la permanenza nella SNA o la continuazione della (sola) attivita' libero - professionale, laddove la stessa non era rinvenibile in capo agli altri docenti della Scuola e quindi senza che potesse configurarsi quella omogeneizzazione del trattamento economico richiesta dalla norma primaria - intesa come tendenziale conformazione di assimilabilita' ma non di perfetta equiparazione e sovrapponibilita' indipendentemente dallo status di provenienza - e senza neanche una approfondita valutazione di tale trattamento idonea a sostenere che lo stesso potesse considerarsi assunto sulla mera base di quello dei professori universitari a tempo pieno»;

il trattamento economico come rideterminato, che corrisponde al 55% del precedente netto stipendiale, non opera soltanto per l'avvenire, ma «influisce anche su interessi consolidati e sulla posizione economica relativa al trattamento pensionistico, dato l'utilizzo in materia del metodo «misto contributivo-retributivo», ai sensi dell'art. 13, lett. a) decreto legislativo n. 503/1992», di modo che «si palesano dunque effetti retroattivi»;

in tale contesto, «appare ben saggia la revisione successiva del legislatore che ha ritenuto di rideterminare l'intera riorganizzazione della SNA e il trattamento economico dei docenti con fonte primaria», ai sensi degli articoli 1, comma 657, legge n. 216/2015 e 11, comma 1, lett. d) legge n. 124/2015». 1.3. Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello: a) violazione artt. 21, comma 4, decreto-legge n. 90/2014 e 6 legge n. 240/2010;

erroneita' quanto all'asserita illegittimita' dell'art. 2, comma 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 202/2015 per eccesso di delega;

cio' in quanto l'art. 21 cit. «espressamente dispone l'applicazione dello stato giuridico di professori e ricercatori universitari ai docenti e ricercatori del ruolo ad esaurimento della ex SSEF» ed esso «non fa che confermare quanto gia' previsto per i professori inquadrati della ex SSEF dall'art. 5, comma 4, decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301». Inoltre, «il collegamento tra stato giuridico e trattamento economico dei professori universitari e' confermato anche dal combinato disposto di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 6, legge 30 marzo 2010, n. 240, che riaffermano la stretta correlazione tra status giuridico e trattamento economico dei professori e ricercatori universitari». Infine, «l'estensione del regime di incompatibilita' allo svolgimento dell'attivita' libero-professionale, previsto dalla norma regolamentare, (e') una conseguenza ragionevole e coerente della rideterminazione del trattamento economico dei docenti dei ruoli ad esaurimento della ex SSEF»;

  1. erroneita' della sentenza nella parte in cui ha rilevato una lesione dei principi di legalita', legittimo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT