n. 121 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2017 -

IL CONSIGLIO DI STATO Sede giurisdizionale (Sezione Quart

  1. Ha pronunciato la presente sentenza non definitiva sul ricorso numero di registro generale 6886 del 2016, proposto dal Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Maria Ferrari, Anna Pulcini, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Laurenti in Roma, via Francesco Denza, 50/A;

    Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati, costituitisi in giudizio;

    Commissario straordinario del Governo per la Bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'Area Bagnoli-Coroglio, curatela del fallimento della societa' Bagnolifutura in liquidazione s.p.a., Salvatore Nastasi non costituiti in giudizio;

    Societa' Invitalia, Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti e sviluppo d'impresa s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna 32;

    Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Lacatena, Maria D'Elia, Almerina Bove, con domicilio eletto presso la Regione Campania Ufficio di Rappresentaza Regione Campania in Roma, via Poli n. 29;

    Nei confronti di Verdi Ambiente e Societa' Aps Onlus, Associazione Cittadini Per Bagnoli non costituiti in giudizio;

    Sul ricorso numero di registro generale 8347 del 2016, proposto dalla curatela del fallimento della societa' Bagnolifutura s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza S. Bernardo 101;

    Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, costituitosi in giudizio;

    Nei confronti di Societa' Invitalia Agenzia Nazionale per l'Attrazone degli Investimenti s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna 32;

    Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Maria Ferrari, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Anna Pulcini, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Laurenti in Roma, via Francesco Denza 50/A;

    Commissario straordinario di Governo per la Bonifica Ambientale e la Rigenerazione Urbana non costituito in giudizio;

    Per la riforma quanto al ricorso n. 6886 del 2016: della sentenza del T.a.r. per la Campania - Sede di Napoli-Sezione I n. 1471/2016;

    quanto al ricorso n. 8347 del 2016: della sentenza del T.a.r. per la Campania - Sede di Napoli-Sezione I n. 3754/2016. Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Ministero dello sviluppo economico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della societa' Invitalia, Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti e Sviluppo d'Impresa s.p.a. della Regione Campania e del Comune di Napoli;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2017 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l'avvocato dello Stato F. Fedeli, e gli avvocati F.M. Ferrari, F. Cintioli, G. Lo Pinto, R. Panariello su delega di Lacatena, Bove, D'Elia G. Terracciano;

    Visto l'art. 36, comma 2, del codice del processo amministrativo;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue Fatto Ricorso r.g.n. 6886/2016 proposto avverso la sentenza r.g.n. 1471 del 22 marzo 2016 1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 1471 del 22 marzo 2016 il Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sede di Napoli - ha respinto il ricorso proposto dalla odierna parte appellante comune di Napoli teso ad ottenere l'annullamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 settembre 2015 e del 15 ottobre 2015, rispettivamente di nomina del Commissario straordinario di governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio e di adozione di interventi per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, la societa' Invitalia Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti s.p.a. (d'ora in poi Invitalia) la Regione Campania, il Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione dell'area di Bagnoli, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si erano costituiti in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato;

    la societa' originaria controinteressata Invitalia costituendosi aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito e nel merito, l'infondatezza del ricorso, mentre l'associazione di promozione sociale denominata «Verdi, ambiente e societa'» e l'associazione denominata «Cittadini per Bagnoli» erano intervenute ad adiuvandum (e la controinteressata Invitalia aveva contestato l'ammissibilita' del detto intervento). 3. Il T.a.r., con la sentenza impugnata ha immediatamente rilevato che: a) con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto «decreto Sblocca - Italia» convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, erano state adottate «misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'» ed in particolare, all'art. 33 del suddetto decreto-legge erano state dettate disposizioni per disciplinare la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale, con particolare riferimento al comprensorio Bagnoli-Coroglio;

  2. detta normativa era stata modificata dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ed in attuazione di essa, con specifico riferimento all'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 settembre 2015, era stato nominato il Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di tale area mentre con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 2015, era stata disciplinata la cabina di regia di cui al comma 13 dell'art. 33 del decreto-legge richiamato, nominato il soggetto attuatore previsto ai commi 6 e 12 dello stesso art. 33, gia' individuato per legge nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti societa' per azioni, definiti i compiti del soggetto attuatore, i primi interventi e i relativi finanziamenti, i rapporti tra il commissario straordinario e il soggetto attuatore ed era stata trasferita al soggetto attuatore la proprieta' delle aree e degli immobili interessati dagli interventi, precedentemente in proprieta' della societa' per azioni Bagnoli Futura in fallimento;

    b1) detto provvedimento, in applicazione del comma 12 del citato art. 33, aveva disciplinato la costituzione di una societa' per azioni allo scopo della salvaguardia e riqualificazione delle aree e degli immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio;

  3. le censure proposte dall'appellante comune di Napoli erano volte a sostenere l'illegittimita' costituzionale delle suindicate disposizioni di legge, da cui sarebbe - in tesi - discesa, in via derivata, l'illegittimita' degli atti amministrativi impugnati;

  4. nelle more della trattazione del ricorso, era intervenuta la conversione in legge, con legge 25 febbraio 2016, n. 21 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» e l'art. 11-bis del suddetto decreto-legge, sotto la rubrica «Proroga di termini in materia ambientale», aveva apportato modificazioni ad alcune delle disposizioni di legge di cui la parte originaria ricorrente aveva contestato la legittimita' costituzionale. 3.1. Il T.a.r., in via preliminare, ha poi: a) respinto la eccezione di incompetenza eccepita dalla societa' originaria controinteressata Invitalia;

  5. parimenti disatteso la eccezione di inammissibilita' dell'intervento «ad adiuvandum» spiegato dalle associazioni intervenute nel processo sollevata dalla societa' originaria controinteressata Invitalia. 3.2. Nel merito, la sentenza impugnata ha: a) partitamente scrutinato le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti della normativa costituente la base giuridica dei provvedimenti impugnati dichiarandole manifestamente infondate, non rilevanti, ovvero genericamente formulate ed in particolare ha: I) respinto - in quanto manifestamente infondate - le composite questioni sollevate nel primo motivo di ricorso attingente il decreto-legge in se e per se' considerato e volto a contestare la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza;

    II) dichiarato improcedibile la prima articolazione della questione sollevata nella seconda doglianza ed incentrata sulla supposta violazione del principio costituzionale di sussidiarieta', (art. 118 comma 1 della Costituzione), in...

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