n. 121 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 2016 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA Pubblico impiego lavoro Nella causa civile iscritta al n. r.g. 357/2015 promossa da: Salvatore Coriale (C.F. CRLSVT59E11C352U), con il patrocinio dell'avv. Mavilla Federico e dell'avv...., elettivamente domiciliato in via Passaggio Folliez n. 1 Aosta presso il difensore avv. Mavilla Federico, attore;

Contro Regione autonoma Valle d'Aosta (C.F. 80002270074), con il patrocinio dell'avv. Tosi Paolo e dell'avv....., elettivamente domiciliato in via Paleocapa 6 20121 Milano presso il difensore avv. Tosi Paolo, convenuta. Il Giudice dott. Eugenio Gramola, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 aprile 2016, ha pronunciato la seguente ordinanza. Letti gli atti del procedimento 357/2015;

Osserva Espone il ricorrente, nel procedimento suddetto, di aver iniziato a prestare il servizio presso il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco essendosi reso vincitore, nell'anno 1990, di un concorso in conseguenza del quale diveniva Ufficiale del Ruolo Tecnico Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Poiche' a far data dal 1° gennaio 2000 i servizi antincendio venivano trasferiti dallo Stato alla Regione autonoma Valle d'Aosta, il Coriale transitava con il medesimo profilo professionale nel Corpo valdostano dei Vigili del fuoco. Nel 2000 la Regione Valle d'Aosta ha programmato l'indizione di un concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale sul posto vacante di Comandante regionale dei vigili del fuoco. Il Coriale ha partecipato al concorso, indetto con bando del dicembre 2000, collocandosi al primo posto in graduatoria. La Giunta regionale ha quindi approvato l'assunzione del ricorrente inquadrandolo nella qualifica unica dirigenziale a decorrere dal 1° settembre 2001 per il periodo dal 1° settembre 2001 al termine della legislatura in corso. Di fatto il detto incarico ha avuto termine nel febbraio 2003, ed e' stato seguito da una serie di altri, dallo stesso contenuto, fino al marzo 2012. Nel 2012 il Coriale e' stato individuato dal Presidente della Regione per l'incarico fiduciario di Comandante regionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, L.R. n. 22/2010, introdotto dalla L.R. 3/2012. La norma in effetti recita: Sono altresi' incarichi dirigenziali fiduciari i posti di Comandante e Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco, conferiti con contratti di lavoro subordinato,a tempo determinato, cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dall'art. 40 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1. L'art. 10, comma 1 l.r. 22/2010 a sua volta prevede che gli incarichi dirigenziali fiduciari di Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, all'inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico. Tali incarichi sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento. L'incarico al Coriale e' stato conferito con decorrenza dal 1° aprile 2012, previo collocamento in aspettativa dalla qualifica unica dirigenziale come previsto dall'art. 11 all'epoca vigente. Questo e' cessato al termine della legislatura nel luglio 2013. Nella successiva legislatura il Presidente della Giunta regionale ha ancora individuato il Coriale per l'incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco. L'incarico de quo e' stato conferito con decorrenza dal 6 agosto 2013, sempre previo collocamento in aspettativa. In data 11 settembre 2015, con nota prot. n. 15549/UP, la Regione Autonoma Valle d'Aosta comunicava al Coriale di aver revocato in capo allo stesso l'incarico fiduciario di Comandante dei VV.F. valdostani, attribuendogli quello di Vicecomandante del corpo medesimo: il tutto come da D.G.R. n. 1306 dell'11 settembre 2015. Non essendovi altri posti dirigenziali disponibili il Coriale accettava l'incarico di vicecomandante. Questi, in ricorso, rileva che per ragioni pretestuose, egli, che aveva osato dissentire dalle scelte operate dall'Amministrazione regionale, era stato demansionato e, in totale violazione dell'art. 97 della Costituzione, privato del proprio posto dirigenziale, e messo nell'umiliante condizione di dovere fungere da vice ad un soggetto dotato di minore professionalita', in un Corpo del quale era stato Comandante per quasi 15 anni. Altro e' il punto di vista della Regione resistente, che afferma che le prese di posizione del Coriale erano incompatibili con le scelte di fondo che l'Amministrazione regionale intendeva effettuare. Per l'incarico di Comandante dei vigili del fuoco e' stato quindi indicato il sig. Pio Porretta, attuale terzo chiamato in giudizio. Nelle articolatissime conclusioni il ricorrente richiede che gli venga riassegnato l'incarico del quale e' stato privato, quanto meno, in via subordinata, per il periodo residuo fino a raggiungere la durata minima triennale prevista all'art. 19 comma 2 decreto legislativo 165/2001 quanto agli incarichi dirigenziali. Questi, in sintesi, i fatti, va osservato che il ricorrente ritiene che l'agire della Regione sia totalmente illegittimo in quanto l'art. 11 comma 2-bis l.r. 22/2010 sarebbe manifestamente incostituzionale: Esso, ad avviso del ricorrente, viola l'art. 97 della Costituzione sia sotto il profilo della buona amministrazione, sia...

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