n. 12 SENTENZA 9 - 30 gennaio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Fondo pensioni per il personale della ex Cassa di risparmio di Torino - Banca CRT spa, con ordinanza del 12 aprile 2016, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di costituzione dell'INPS e del Fondo pensioni per il personale ex Cassa di risparmio di Torino - Banca CRT spa, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Sergio Preden per l'INPS, Aurelio Gentili per il Fondo per il personale della ex Cassa di risparmio di Torino - Banca CRT spa e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 12 aprile 2016 (reg. ord. n. 135 del 2016), la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo cui «L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale». L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi) - interpretato dalla disposizione denunciata - stabilisce, a sua volta, che «La gestione speciale [istituita, dall'art. 1 dello stesso d.lgs. n. 357 del 1990, per i dipendenti degli enti creditizi pubblici dei quali era prevista la trasformazione in societa' per azioni precedentemente a carico di forme di assicurazione esclusive o esonerative] assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, una quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto. Per i titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza tra l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, ed il 31 dicembre 1990, la quota a carico della gestione speciale e' determinata secondo la disciplina in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria ai fini del diritto e dell'ammontare del trattamento stesso». 1.1.- La Corte di cassazione riferisce in punto di fatto: di essere investita del ricorso proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nei confronti del Fondo pensioni per il personale della ex Cassa di risparmio di Torino - Banca CRT spa (di seguito anche: il Fondo) avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 1° febbraio 2010, n. 82;

che con tale sentenza la Corte d'appello, confermando la decisione del Tribunale di Torino, aveva accolto la domanda del Fondo e aveva condannato l'INPS a rifondere allo stesso (nella misura percentuale prevista dalla Tabella allegata al d.lgs. n. 357 del 1990) la quota del trattamento pensionistico da esso erogata, ai pensionati che lo avessero richiesto, in forma capitale;

che tale decisione della Corte d'appello aveva fatto proprio l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza 20 gennaio 2006, n. 1093 sulla scorta di una lettura dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 357 del 1990 ritenuta conforme alla legge di delegazione 30 luglio 1990, n. 218, recante «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico» (in particolare, al criterio direttivo dettato dall'art. 3, comma 3, lettera a, di tale legge, secondo cui la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale dell'INPS andava determinata con riferimento al «trattamento complessivamente erogato»);

che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS aveva lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 218 del 1990 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 357 del 1990, deducendo che, in base alla lettera di quest'ultima disposizione - la' dove fa riferimento al trattamento pensionistico «in essere» - il calcolo della quota di trattamento posta a carico della gestione speciale deve essere effettuato con riguardo alla pensione corrente, cioe' a quella concretamente erogata in rendita, non comprensiva, quindi, della quota capitalizzata;

che, con memoria ai sensi dell'art. 378 del codice di procedura civile, l'INPS ha chiesto l'accoglimento del ricorso sulla base della sopravvenuta norma di interpretazione autentica di cui all'art. 18, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011;

che il Fondo ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale di tale disposizione sotto due profili, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 24, primo comma, e 102 Cost., e agli artt. 24, primo comma, 102 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU. 1.2.- La Corte rimettente ritiene tali questioni non manifestamente infondate. 1.2.1.- Quanto al primo dei prospettati profili di incostituzionalita', il giudice a quo afferma che, data l'esistenza di un orientamento interpretativo giurisprudenziale di segno opposto rispetto a quello fatto proprio dalla censurata disposizione di interpretazione autentica, difetta «una situazione di oggettiva incertezza» e deve escludersi che tale disposizione «sia valsa ad asseverare una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto di interpretazione». Da cio' discenderebbe, sempre secondo la Corte rimettente, il superamento dei limiti all'efficacia retroattiva delle leggi individuati dalla Corte costituzionale e da essa ritenuti presidio di fondamentali valori di civilta' giuridica, quali il principio di ragionevolezza, la tutela del legittimo affidamento, quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, con la conseguente violazione degli artt. 3, 24, primo comma, e 102 Cost. 1.2.2.- Quanto al secondo degli eccepiti profili di incostituzionalita', la Corte di cassazione asserisce che l'ambito soggettivo di efficacia della disposizione denunciata e' «di fatto» limitato al Fondo, «difettando essa di portata generale», ed essendo, quindi, diretta a modificare la «condizione giuridica dell'unico soggetto destinatario, per di piu' in concomitanza del contenzioso che oppone questo all'INPS», al fine, espressamente dichiarato nella relazione di accompagnamento «al progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati», di condizionare l'esito dello stesso, sollevando l'Istituto da un onere economico. Per tali ragioni, il censurato art. 18, comma 10, interferirebbe con le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, in contrasto con il principio dell'art. 6 della CEDU, che vieta l'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia per influenzare l'esito di particolari controversie, integrando, pertanto, la violazione degli artt. 24, primo comma, 102 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione al citato parametro convenzionale). 1.3.- Quanto alla rilevanza delle questioni, la Corte rimettente, premessa la natura interpretativa e la conseguente retroattivita' del denunciato art. 18, comma 10, afferma che, in base all'orientamento da essa gia' espresso con la sentenza n. 1093 del 2006, «la declaratoria di illegittimita' costituzionale [...] comporterebbe il rigetto del ricorso [...] proposto dall'INPS, tenuto conto dell'assenza di altre decisioni di senso contrario e della coerenza del testo normativo con i criteri posti dalla legge delega». 2.- Si e' costituito nel giudizio il Fondo pensioni per il personale della ex Cassa di risparmio di Torino - Banca CRT spa, resistente nel processo principale, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate fondate. 2.1.- Il Fondo chiarisce anzitutto quale sia, alla luce dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, il significato dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 357 del 1990, che, con la locuzione «trattamento pensionistico in essere», non intendeva certo dare una definizione di trattamento pensionistico diversa da quella utilizzata dalla legge di delegazione n. 218 del 1990, ma soltanto differenziare, nei suoi due periodi, in relazione alla data di maturazione del diritto alla pensione, le modalita' con cui determinare la quota del complessivo trattamento posta a carico della gestione speciale. Il riferimento al «trattamento [...] in essere» attiene, pertanto, ai soggetti percettori della pensione e non al credito da essi percepito. Tale lettura dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 357 del 1990 sarebbe pure coerente con l'istituto della capitalizzazione, per il quale anche la quota capitalizzata continua a costituire parte integrante della pensione in essere. 2.2.- Il Fondo prosegue asserendo che il significato attribuito all'art...

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