n. 12 SENTENZA 5 dicembre 2018- 31 gennaio 2019 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, promosso dal Tribunale ordinario di Brescia, nel procedimento vertente tra Banca Valsabbina scpa e G. D.G. e altri, con ordinanza del 30 settembre 2015, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione mobiliare, con ordinanza del 30 settembre 2015 (r.o. n. 72 del 2018), ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera l), laddove introducono l'ottavo comma dell'art. 545 del codice di procedura civile, si applichino esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto d.l. (27 giugno 2015), anziche' a tutte le procedure pendenti alla medesima data. Il giudice rimettente riferisce di essere investito di una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., nel corso della quale il debitore, sul cui conto corrente oggetto di pignoramento veniva accreditato esclusivamente l'assegno sociale mensile, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13 (recte: 23), comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, nella parte in cui prevede che le modifiche apportate dal citato art. 13, comma 1, lettera l), all'art. 545 cod. proc. civ. in materia di pignoramento dei crediti transitati su conto corrente abbiano effetto esclusivamente per le procedure esecutive instaurate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto e non anche per quelle a tale data pendenti. Ai fini della rilevanza, il Tribunale a quo espone che il creditore procedente, con atto notificato il 9 dicembre 2014 e iscritto al ruolo il 9 gennaio 2015, aveva pignorato il saldo attivo del conto corrente bancario, intestato all'esecutato, sul quale venivano accreditati i ratei dell'assegno sociale. Infatti, secondo la disciplina all'epoca vigente, nell'interpretazione assurta a "diritto vivente", le somme erogate a titolo di pensione o altri emolumenti pensionistici o assistenziali, e, dunque, confluite nel patrimonio del percettore, allorche' depositate presso istituti di credito e quindi disciplinate dall'art. 1834 del codice civile, erano pienamente assoggettabili a espropriazione forzata. Nel corso del procedimento e' entrato in vigore il sopra ricordato d.l. n. 83 del 2015 che, tra l'altro, con l'art. 13, comma 1, lettera l), ha aggiunto all'art. 545 cod. proc. civ. i commi settimo, ottavo e nono, prevedendo, con gli ultimi due, che: «[l]e somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;

quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge» (ottavo comma);

[i]l pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'ufficio

(nono comma). Secondo il rimettente, in virtu' delle disposizioni del novellato art. 545 cod. proc. civ. e in forza del principio tempus regit actum, egli avrebbe potuto dichiarare l'impignorabilita' del saldo attivo del conto corrente bancario intestato al debitore esecutato, alimentato...

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