n. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2019 -

Ricorso per la Regione Basilicata (c.f. n. 80002950766), in persona del Vice Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante p.t. dott.ssa Flavia Franconi (c.f.: FRNFLV47L62H109J), rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale, dall'avv. Anna Carmen Possidente (c.f.: PSSNCR65H70G942T) elettiva mente domiciliata in Roma, presso l'Ufficio di rappresentanza dell'ente, alla via Nizza n. 56 - Pec: anpossid@cert.regione.basilicata.it - Fax: 0971/668173. Contro: Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente pro tempore;

domiciliato per legge c/o l'Avvocatura generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni contenute nel decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132 recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018, con particolare riferimento agli art. 1 «Disposizioni in materia di permessi di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario» e 13 «Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica» del su richiamato decreto-legge. L'art. 1 comma primo lettera b) e lettera f) del cd. «Decreto sicurezza», modificando il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha previsto l'eliminazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore di permessi di soggiorno temporaneo, limitati a casi speciali, da rilasciare agli stranieri in presenza di specifiche esigenze di carattere umanitario (condizioni di salute di eccezionale gravita';

casi di violenza, anche domestica, o di grave sfruttamento, specie lavorativo;

situazioni contingenti di calamita' naturale nel Paese di origine;

atti di particolare valore civile;

pericolo di persecuzioni o torture in caso di non accoglimento della domanda di protezione internazionale). La suddetta disposizione, eliminando il permesso di soggiorno per motivi umanitari e impedendo, altresi', al comma ottavo del medesimo art. 1, la possibilita' di rinnovo, a condizioni di rilascio invariate, dello stesso limita e riduce il novero dei...

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