n. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 febbraio 2018 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 97163520584), ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso cui e' domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax 06-96514000, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Nei confronti della Regione Lombardia, in persona del presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Milano, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 33, pubblicata nel BUR n. 50 del 15 dicembre 2017, recante «Evoluzione del Sistema Socio-sanitario Lombardo: modifiche al Titolo III «Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Universita' della Lombardia con facolta' di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attivita' assistenziali, formative e di ricerca» della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanita')». La legge della regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 33, pubblicata nel BUR n. 50 del 15 dicembre 2017, recante «Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo: modifiche al Titolo III «Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Universita' della Lombardia con facolta' di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attivita' assistenziali, formative e di ricerca» della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanita')», presenta profili di illegittimita' costituzionale, in relazione ai quali si formula il presente ricorso ex art. 127 Cost., rilevando quanto segue. La legge della Regione Lombardia del 12 dicembre 2017, n. 33, recante «Evoluzione dei Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo III "Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Universita' della Lombardia con facolta' di medicina e chirurgia per Io svolgimento di attivita' assistenziali, formative e di ricerca" della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanita')» presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale. 1) L'art. 1, comma 1, lett. b), nella parte in cui sostituisce l'art. 33 della l.r. n. 33 del 2009, che disciplina le strutture della formazione specialistica dei medici, prevede, al comma 3 del nuovo art. 33, che «qualora particolari esigenze formative connesse a specialita' diverse da quella oggetto della scuola non possono essere soddisfatte nell'ambito delle strutture di sede e delle strutture collegate della rete formativa della stessa scuola...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT