n. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 settembre 2015 -

TRIBUNALE DI RAVENNA Il giudice del lavoro a scioglimento della riserva che precede;

Letti gli atti ed esaminati i documenti della causa;

Considerato in fatto e diritto Che la ricorrente ha prestato attivita' di lavoro agricolo per 99 giornate nell'anno 2012;

che, di conseguenza, ha richiesto nel 2013 l'indennita' di disoccupazione (agricola) a requisiti ridotti ex art. 7, comma 3 d.l. 21 marzo 1988 n. 86 (convertito in legge n. 160/1988). che la stessa indennita' non le e' stata concessa dall'INPS perche' la legge 28 giugno 2012 n. 92 (art. 2 comma 69 lett. B) ha abrogato la norma sopracitata. Mentre l'art. 2, comma 24 della stessa legge ha disposto che "le prestazioni di cui all'art. 7, comma 3 del d.l. 21 marzo 1988 n. 86 si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nella prestazione della Mini ASPI liquidata a decorrere dal 1° gennaio 2013";

la quale Mini Aspi, pero', e' una nuova prestazione che non si applica ai lavoratori agricoli (ai sensi dell'art. 2, comma 3, sempre della medesima legge n. 92/2012). 1. - Tanto premesso, si osserva ancora, in diritto, che l'indennita' di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti e' stata introdotta con d.l. n. 86/1988, art. 7, comma 3 (convertito con la legge n. 160/1988) e successivamente disciplinata dalla legge n. 169/91. Con queste leggi la tutela contro la disoccupazione e' stata estesa a tutti i lavoratori occasionali, saltuari o stagionali di tutti i settori produttivi che non raggiungessero l'anno di contribuzione nel biennio (oppure il limite di 102 giornate nel biennio in agricoltura). Si tratta appunto di lavoratori sottoccupati e discontinui, per lo piu' assunti con contratti a tempo determinato, assicurati contro la disoccupazione, e percio' con diritto all'indennita' di disoccupazione in discorso, in presenza di due requisiti: 1) devono avere un'anzianita' assicurativa di' almeno due anni (ossia deve aver versato almeno un contributo a partire dall'inizio dell'anno precedente a quello in cui chiede la prestazione);

2) devono aver lavorato almeno 78 giornate (a prescindere dal numero di ore lavorate) nell'anno di riferimento, ossia in quello precedente l'anno in cui chiedono la prestazione. Dunque per i prestatori in questione l'evento protetto si atteggia come situazione di sostanziale sottoccupazione verificatasi nell'anno precedente a quello della corresponsione della prestazione che avviene, appunto a consuntivo, nell'anno successivo. La...

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