n. 119 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2017 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice, Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 9964/15, promossa da Enel Sole srl, con gli avv.ti C. Bonora, M. Bondioni e M. Ladogana attrice contro Comune di Orzinuovi, con gli avv.ti F. Bertuzzi, S. Venturi e G. Sina convenuto con atto di citazione regolarmente notificato, Enel Sole srl, gestrice del servizio di illuminazione pubblica in ragione del subentro nella proprieta' degli impianti gia' appartenenti ad Enel spa, conveniva in giudizio il Comune di Orzinuovi al fine di sentirlo condannare al pagamento dell'equo indennizzo ad essa spettante a seguito del riscatto degli impianti di illuminazione pubblica da parte del Comune, ai sensi dell'art. 24 regio decreto n. 2578/1925 e degli articoli 13 e 14 decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1986. Il Comune, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente «il difetto di giurisdizione o competenza» del Tribunale di Brescia, essendo la questione devoluta agli arbitri ex art. 24 regio decreto n. 2578/1925 e chiedeva, nel merito, la determinazione dei rapporti debito-credito tra le parti con conseguente condanna dell'attrice al pagamento del dovuto. Alla prima udienza di comparizione, l'attrice insisteva nelle sue istanze e sollevava, altresi', questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 sopra citato in riferimento agli articoli 24, comma 1, 25, comma 1 e 2, e 102, comma 1, della Costituzione. Il g.i. fissava udienza, ex art. 281-sexies codice di procedura civile, per discussione sulle questioni preliminari con termine per note conclusive. Va senz'altro, preliminarmente, affrontata la questione di costituzionalita' sollevata da parte attrice in relazione alla disposizione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 2578/1925 per effetto del contrasto con gli articoli 24, comma 1, 25, comma 1 e 2, e 102, comma 1, della Costituzione. Detto articolo, ai commi 7 e 8, in caso di esercizio del riscatto degli impianti utilizzati per l'erogazione del servizio di illuminazione pubblica da parte dell'Ente pubblico, per la determinazione dell'equa indennita' di cui al comma 4, prevede che «in mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno e' nominato dal consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione e' posto il comune» e che, «avverso la decisione di tale...

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