n. 119 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2015 -

LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria Il Giudice unico delle Pensioni consigliere Anna Bombino. Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 60/2015. Nel giudizio pensionistico iscritto al n. 20394 del registro di segreteria, sul ricorso proposto dall'avvocato dello Stato Stigliano Messuti Aldo, nato ad Amendolara (CS) il 26 luglio 1931 e residente in Catanzaro, via Antonio Daniele n. 6, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni C. Sciacca e Raffaele Merigliani ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Catanzaro via Gaetano Argento n.14;

Contro l'INPS - (ex gestione INPDAP), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giacinto Greco (pec.avv.giacintogreco@postacert.inps.gov.it) e Francesco Muscari Tomaioli (avv.francesco.muscaritomaioli@postacert.inps.gov.it);

Avente ad oggetto: l'applicazione del contributo di solidarieta' ex art. 1, comma 486 legge n. 147/2013 (legge stabilita' 2014) e l'omessa rivalutazione automatica del trattamento pensionistico ex comma 483 dell'art. 1 della medesima legge 147/2013;

Visti: il R.D. 13 agosto 1933 n. 1038;

il D.L. 15 novembre 1993 n. 453 convertito dalla legge 14 gennaio 1994 n. 19 e la legge 14 gennaio 1994 n. 20, la legge 21 luglio 2000 n. 205, artt. 5 e 9;

Esaminato il ricorso introduttivo del giudizio e tutti gli altri documenti di causa;

Esaminata la comparsa di costituzione dell'INPS;

Uditi alla pubblica udienza del 9 febbraio 2015 il relatore dott. Anna Bombino, l'avv. Raffaele Mirigliani anche per delega per il ricorrente e l'avv. Giacinto Greco per l'INPS;

Premesso Con ricorso depositato il 26 agosto 2014, l'attore chiedeva che venisse accertato il proprio diritto a percepire la pensione piena senza le patite decurtazioni relative al trattamento superiore a 14 volte il minimo INPS disposte per un periodo di tre anni, a partire da gennaio 2014, quale «contributo di solidarieta'» dall'art. 1 comma 486 legge 27 dicembre 2013 (legge di stabilita' 2014);

chiedeva altresi' l'applicazione del meccanismo della rivalutazione automatica del proprio trattamento pensionistico escluso dal precedente comma 483 del medesimo art. 1 della legge n. 147/2013;

chiedeva la condanna dell'Istituto resistente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto per tali titoli, con rivalutazione monetaria e interessi. In fatto, esponeva che quale avvocato generale dello Stato in pensione, a far data dal gennaio 2014, il trattamento pensionistico era inciso dal contributo di solidarieta' introdotto dal comma 483 dell'art. 1 legge 147/2013 e sino al 2016, come da comunicazione dell'INPS, cosi' come illegittima si appalesava la modifica del meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni nei termini peggiorativi disposti dal precedente comma 483 dell'art. 1 della medesima legge. Rilevava con ampie e diffuse motivazioni il contrasto delle suddette disposizioni con varie disposizioni costituzionali, per cui chiedeva il ripristino del trattamento pensionistico spettante gli, al netto delle decurtazioni effettuate per effetto di tali disposizioni normative sul trattamento pensionistico, gia' maturato, e dallo stesso percepito all'atto del collocamento a riposo, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Eccepiva sostanzialmente la violazione del giudicato con riferimento al comma 483 dell'art. 1 della legge 147/2014 in quanto la misura penalizzante introdotta sui trattamenti pensionistici di elevati importi era riproduttiva dell'analogo contributo di "perequazione" a carico dei pensionati iscritti a enti gestori di forme di previdenza obbligatorie previsto dall'art. 18, comma 22-bis del d.l. 98/2011 convertito con modificazioni dalla legge n.11/2011, come modificato dall'art. 24 comma 31-bis del d.l. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, e che tale disposizione era gia' stata dichiarata incostituzionale con sentenza del 12 giugno 2013 n. 116, per violazione degli arti. 3 e 53 della Costituzione (di cui riportava ampi stralci). Con riferimento alla misura prevista dal comma 483 della stesso art. 1 della medesima legge 147/2014, rilevava che la norma seguiva quella relativa al biennio 2012-2013 (art. 98 del d.l. 98/2011, introdotto dalla legge di conversione n. 11/2011, sostituito dal comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni in l. 214/2011) per la quale la rivalutazione monetaria era riconosciuta esclusivamente sui trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del cento per cento, avverso la quale pendono dinanzi alla Corte costituzionale vari giudizi per illegittimita' della norma con riferimento a vari canoni costituzionali (3, 53, 36 e 38 Cost. nonche' 117, primo comma per violazione degli artt. 6, 21, 25, 33, 34 CEDU), le cui motivazioni si appaleserebbero -a suo dire- perfettamente estensibili e sostenibili nei confronti della normativa de qua, che ha ulteriormente imposto il blocco del meccanismo della rivalutazione automatica delle pensioni, rendendolo ancora piu' stringente e peggiorativo, secondo le misure e con le modalita' esplicative indicate dalla norma medesima (Corte Conti Sez. Emilia Romagna ord. 13.5.2014 n. 37/14/C e ord. Tribunale Palermo Sez. 6 novembre 2013). L'INPS - gestione INPDAP - si costituiva in giudizio con memoria del 19 novembre 2014 con la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilita' /improcedibilita' dell'istanza di remissione degli atti alla Corte costituzionale, e nel merito l'infondatezza delle doglianze di parte attrice;

chiedeva, in caso di esito favorevole, l'esclusione della corresponsione degli oneri accessori e il cumulo di interessi e rivalutazione. Affermata la correttezza del proprio operato, neppure messa in discussione da parte attrice, in presenza di una normativa cogente, correttamente applicata al pensionato, in quanto percettore di un trattamento pensionistico pubblico di elevata entita' economica, soggetto al contributo di solidarieta' nel triennio 2014-2016- rientrante tra quelli individuati dalla normativa impugnata, l'Istituto sosteneva l'inammissibilita' e/o improcedibilita' dell'istanza di rimessione costituzionale sotto il profilo della carenza di giurisdizione del giudice contabile, stante la natura tributaria del contributo medesimo, introdotto dal comma 486, soggetto quindi alla cognizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 del d.lgd. 546 del 1992 (Corte Cass. SS.UU. n.22272/07;

n.22266/07;

Corte conti Sez. Lazio sent. 3 novembre 2011 n. 1652;

Sez. Friuli V. Giulia sent. 16.3.2011 n.32). Dall'altra, contestava l'equiparazione del contributo di solidarieta' al contributo di perequazione, materia gia' scrutinata dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 116/2013. Sosteneva che il contributo di solidarieta', cui peraltro e' piu' volte ricorso il legislatore, e' da tenere distinto sia dalla tassa che dall'imposta, sia per connotazioni strutturali e contenutistiche differenti, sia per le finalita' connesse a ciascuna misura ritenendo detto contributo assimilabile piuttosto alla categoria dei contributi previdenziali. Escludeva pertanto l'applicazione dei parametri di cui all'art. 53 Cost., trattandosi di prestazioni patrimoniali dirette a concorrere agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori (Corte cost. 178/2000;

ord. n.202/2006), mancando anche una correlazione tra prelievo contributivo e reddito da lavoro (Corte cost. sent. 354/2001). Con memoria depositata il 28 novembre 2014, il ricorrente contro deduceva alle varie argomentazioni sostenute da parte avversa: quanto alla sollevata eccezione di difetto di giurisdizione contabile richiamava i principi affermati nella sentenza C.Cost. n. 116/2013 e di questa Corte n. 372/13, escludendo un nesso diretto tra la materia trattata e il collegamento con l'Amministrazione finanziaria;

quanto alla prospettata questione di costituzionalita' della normativa de qua, rilevava che la sentenza n. 116/2013, neppure citata da controparte nel suo argomentare, offre elementi incontrovertibili circa la natura di prestazione patrimoniale ex lege (art. 23 cost.) del contributo applicato, e nello specifico, di un prelievo fiscale destinato a sopperire ad esigenze dell'Erario, come disposto dalla norma medesima:"..a concorrete al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo" ovvero a favore dei c.d. esodati, soggetti estranei, categoria dei pensionati. Concludeva rilevando l'indeterminatezza della norma non essendo chiare le finalita' ne' gli scopi perseguiti dal legislatore con le decurtazioni effettuate sui trattamenti pensionistici piu' elevati (esodati o altri fini). Ritenuto 1. In via preliminare va affermata la giurisdizione della Corte dei conti sulla questione (e non tributaria) come statuito con sentenza n. 116 del 5 giugno 2013 della Corte costituzionale. E difatti la questione prospettata dal ricorrente attiene alla decurtazione del proprio trattamento di pensione a seguito dell'introduzione del contributo di solidarieta', di cui all'art. 1 comma 486 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge stabilita' 2014) e della modificazione in peius del meccanismo rivalutativo di cui all'art. 34, comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, ad opera del comma 483 lett. e) art. 1 della medesima legge 147/2013, in relazione alle quali la specifica eccezione sollevata dall'INPS va disattesa sulla base delle medesime ragioni condivise dai giudici costituzionali con riferimento all'assoggettamento alla giurisdizione contabile del "contributo di perequazione" di cui all'art. 18 comma 22-bis del d.l. n.98 del 2011 convertito con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, «in quanto la devoluzione giurisdizione speciale del giudice tributario presuppone che sia impugnato uno degli atti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della...

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