n. 118 SENTENZA 8 maggio - 7 giugno 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4-5 luglio 2017, depositato in cancelleria il 7 luglio 2017, iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 2017. Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2018 il Giudice relatore Francesco Vigano';

udito l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 4-5 luglio 2017 e depositato il 7 luglio 2017 (reg. ric. n. 47 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari), ritenendolo in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione. 2.- Il ricorrente illustra, innanzitutto, l'oggetto e le finalita' della predetta legge regionale, che all'art. 1 garantisce l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative in materia di uso del demanio marittimo-ricreativo da parte dei Comuni costieri;

il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime su aree disponibili con finalita' turistico-ricreative in base a procedure di selezione secondo criteri obiettivi di imparzialita', di trasparenza e di pubblicita', nonche' nel rispetto dei principi di concorrenza, liberta' di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25;

adeguate e omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo;

la tutela dell'affidamento dei titolari di concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative nei limiti precisati dal diritto eurounitario. Il ricorrente appunta le sue censure sul successivo art. 3 della medesima legge regionale, rubricato «[f]unzioni della Regione e dei Comuni», il cui comma 3 stabilisce che «[n]ell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009». Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione impugnata comporterebbe una «evidente invasione della sfera di competenza esclusiva riservata alla legge statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile», con cio' violando l'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost. 3.- A sostegno delle censure prospettate, il Presidente del Consiglio dei ministri ripercorre i passaggi che hanno segnato l'evoluzione dell'ordinamento nazionale nell'ottica dell'adeguamento di quest'ultimo ai vincoli posti dal diritto dell'Unione europea, come interpretati dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con specifico riferimento al quadro...

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