n. 117 SENTENZA 4 - 26 maggio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 25 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 4 marzo 2015 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l'avvocato Luca Antonini per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2015 e depositato in cancelleria il 4 marzo 2015, la Regione Veneto ha impugnato, fra gli altri, il comma 359 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), il quale prevede la riduzione - di 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 - dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988). Tale ultima disposizione stabilisce, a sua volta, lo stanziamento, per capitale ed interessi, iscritto al capitolo n. 7304 dello stato di previsione dal Ministero dei trasporti, «[a]l fine di far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre [...]». Ad avviso della Regione ricorrente, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, perche' la riduzione dell'autorizzazione di spesa, ivi prevista, inciderebbe retroattivamente su impegni gia' assunti dalla Regione e determinerebbe un'irragionevole alterazione della programmazione gia' compiuta, cagionando la lesione del legittimo affidamento della Regione e del principio di proporzionalita'. Viene, inoltre, denunciata la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in quanto la disposizione impugnata sarebbe lesiva delle «competenze regionali [...] in tema di servizi ferroviari di interesse regionale», e dell'art. 119 Cost. perche' si inciderebbe sull'equilibrio finanziario regionale. Sarebbe, infine, violato il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., non essendo stata prevista alcuna partecipazione della Conferenza Stato-Regioni. 2.- La Regione ricorrente osserva che la disposizione censurata riduce l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento, per capitale e interessi, dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre. In base all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), i compiti di programmazione e di amministrazione, concernenti i servizi ferroviari di interesse regionale, sono oggetto di delega alle Regioni. La disposizione censurata determinerebbe una riduzione del contributo statale per gli ammortamenti dei mutui per investimenti in infrastrutture ferroviarie, in quanto sarebbe applicabile anche ad investimenti gia' effettuati dalla Regione. In particolare, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1987), era stata prevista la concessione di contributi a carico dello Stato in misura pari agli oneri per capitali e interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa potevano contrarre per la realizzazione di investimenti ferroviari. La Regione riferisce che - con decreto 9 luglio 1987, n. 1334 - il Ministero dei trasporti e della navigazione ha fissato le modalita' per l'attivazione dei mutui, in funzione di un piano di riparto preventivo relativo alle entita' degli interventi previsti per le varie ferrovie. In seguito, e' stata autorizzata l'accensione di ulteriori mutui al fine di consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 (Interventi nel settore dei trasporti) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1996, n. 611. Con il d.lgs. n. 422 del 1997 e' stata quindi prevista la facolta' di stipulare accordi di...

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