n. 117 SENTENZA 12 maggio - 25 giugno 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 49, lettere a), e), f), g), i) ed l), 72, 88, 89, 93, 104, 105 e 108, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonche' di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilita' regionale 2014), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 6-10 ottobre 2014, depositato in cancelleria il 14 ottobre 2014 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 12 maggio 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 6 ottobre 2014, ricevuto il successivo 10 ottobre e depositato il 14 ottobre 2014 (reg. ric. n. 77 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 49, lettere a), e), f), g), i) ed l), 72, 88, 89, 93, 104, 105 e 108, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonche' di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilita' regionale 2014), in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, primo comma, secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, della Costituzione. L'art. 1, comma 49, impugnato, alle lettere a), f), g) ed i), istituisce e disciplina la figura professionale della guida archeologica subacquea, con cio' ledendo, a parere del ricorrente, la competenza statale ad individuare nuove figure professionali, anche nel settore turistico (art. 117, terzo comma, Cost.). La lettera e) introduce una nuova modalita' di riconoscimento per la professione di interprete turistico, la cui istituzione non spetterebbe alla Regione in base alla sentenza n. 132 del 2010 di questa Corte, in violazione della competenza statale a disciplinare i titoli abilitativi professionali. La lettera l) incorrerebbe nel medesimo vizio, abrogando il requisito della idoneita' fisica all'esercizio della professione turistica, gia' previsto dall'art. 6, primo comma, lettera e), della legge della Regione Campania 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attivita' professionali turistiche). L'art. 1, comma 72, impugnato, modifica l'art. 9 della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 cosi' come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni), stabilendo anzitutto, alla lettera a), che il termine per definire le domande di condono edilizio da parte delle amministrazioni locali e' posticipato dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2015. Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, cio' comporta il rischio di condonare attivita' edilizie svoltesi successivamente alla chiusura dei termini del condono stesso, in violazione dei valori paesaggistici tutelati dagli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., e comunque ampliando l'area del condono, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre, posto che il termine e' da ritenersi ordinatorio, la disposizione sarebbe manifestamente irragionevole, poiche' "inutile", nonostante il pericolo che essa genererebbe. La medesima disposizione impugnata, alla lettera b), escluderebbe dal condono le opere realizzate su aree vincolate ai sensi dell'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), solo se il vincolo comporta l'inedificabilita' assoluta e sia stato imposto prima dell'esecuzione dell'opera. A parere del ricorrente, in tal modo, il legislatore regionale negherebbe il carattere ostativo dei vincoli di inedificabilita' relativa, e lederebbe la norma interposta costituita dall'art. 32 della legge n. 47 del 1985, che, con riferimento ai vincoli imposti successivamente all'abuso edilizio, subordina la sanatoria al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. Sarebbe percio' violato l'art. 117, terzo comma, Cost., poiche' verrebbe ampliata l'area del condono edilizio. Inoltre sarebbero lesi gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiche' la norma impugnata permetterebbe sanatorie in zone a rischio idraulico, ove le misure di salvaguardia, in base all'art. 1, punto 3.1., lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180), possono prevedere l'inedificabilita' parziale. L'art. 1, commi 88 e 89, impugnato, lederebbe l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., permettendo alla Regione di individuare uno o piu' soggetti gestori del servizio idrico, in via transitoria, per un periodo di trentasei mesi, e in attesa di avviare le procedure di affidamento in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea. Tali previsioni contrasterebbero con la disciplina transitoria dettata dallo Stato ai fini dell'affidamento del servizio, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza, e in particolare con l'art. 13, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, e con l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164. In base a tali ultime disposizioni, la mancata deliberazione dell'affidamento del servizio entro il 30 giugno 2014 comporterebbe l'esercizio del potere sostitutivo del Prefetto, che completerebbe la procedura entro il 31 dicembre 2014. All'inosservanza dei termini dovrebbe seguire, in ogni caso, la cessazione degli affidamenti non conformi alla normativa europea a tale ultima data. Inoltre, la disposizione censurata contrasterebbe con gli artt. 142, 147 e 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dai quali si evincerebbe che la competenza ad individuare il gestore del servizio idrico spetta all'ente locale e non alla Regione. L'art. 1, comma 93, impugnato, sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., con riferimento alla tutela dell'ambiente e della concorrenza, nella parte in cui attribuisce alla Regione il compito di determinare le tariffe del servizio idrico (lettera b). L'art. 1, commi 104 e 105, impugnato, sarebbe lesivo dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), Cost., poiche' prorogherebbe in modo automatico le concessioni termominerali in essere, per il tempo strettamente necessario all'approvazione del piano regionale di settore. Tale proroga contrasterebbe con i principi del diritto dell'Unione di «non discriminazione, di parita' di trattamento e di tutela della concorrenza», nonche' con la liberta' di stabilimento (art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). La mancata previsione di una gara ad evidenza pubblica, infatti, si tradurrebbe in una compressione della concorrenza. L'art. 1, comma 108, impugnato, sempre con riguardo alle concessioni termominerali, violerebbe l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost., poiche' permetterebbe di avviare e proseguire l'attivita' prima che siano concluse le procedure di valutazione di impatto ambientale e di incidenza, ma alla sola condizione che esse siano state avviate. Tale previsione sarebbe contraria all'art. 2, comma 1, della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto...

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