n. 117 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2018 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA Il Giudice dell'esecuzione ha pronunciato la seguente ordinanza a carico di: C.F. nato a ... (prov. ...) il ..., domiciliato a ... (prov. ...) elettivamente domiciliato presso avv. Cecon Alessandro relativo alla richiesta di: rettifica iscrizioni. Nell'interesse di C.F. con ricorso la difesa instava per la cancellazione dell'iscrizione nel certificato generale del casellario giudiziale relativa al procedimento n. 6303/14 concluso con sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ed in subordine per la cancellazione della medesima iscrizione nel certificato generale del casellario giudiziale a richiesta dell'interessato. Il p.m., nel suo porre agli atti, chiedeva al giudice di pronunciare ordinanza dichiarando la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle norme che regolano l'iscrizione sul casellario generale laddove non prevedono la cancellazione per il caso di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova;

Sentite le parti comparse all'odierna udienza camerale, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza Premette Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, aveva ammesso C.F. alla messa alla prova, per il reato di cui agli articoli 81 c.p.v., 624, 625, n. 2 e 61, n. 11 c.p. commesso dal 7 marzo 2014 al 7 aprile 2014;

infatti, a seguito dell'elaborazione del programma di trattamento, era stata disposta con ordinanza, pronunciata in udienza, la sospensione del procedimento con messa alla prova, stabilendo la durata della stessa, ed era stata fissata udienza per la verifica dell'esito;

Che tale ordinanza veniva iscritta nel certificato generale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera I-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002;

Che in data 3 marzo 2016 il Tribunale di Genova in composizione monocratica pronunciava sentenza con cui dichiarava estinto il reato a carico del C. per esito positivo della messa alla prova;

Che la sentenza veniva pertanto iscritta sia nel certificato penale ad uso del giudice sia nel certificato generale uso privati, come previsto dalla legge;

Che tramite il suo difensore C. faceva quindi ricorso a questo Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinche' venisse ordinata la cancellazione dell'iscrizione della sentenza dal casellario giudiziale ad uso privati, sia della ordinanza, sopra indicata, che...

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