n. 117 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 2016 -

LA CORTE MILITARE DI APPELLO Prima sezione Composta dai signori: 1. dott. Francesco Ufilugelli - Presidente;

  1. dott. Gioacchino Tornatore - giudice estensore;

  2. dott.ssa Maria Michela T. Mazzili - giudice;

  3. T. Col. A.M. Fabio Genovese - giudice;

  4. T. Col. E.I. Cosimo Lorusso - giudice. Ha pronunciato in camera di consiglio la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Pappalardo Rosario, nato il 6.09.1966 a Salerno;

    residente a Messina, piazza Masuccio n. 2;

    Ten. Col. E.I. in servizio presso il Comando Brigata Meccanizzata «Aosta»;

    assistito dal difensore di fiducia avv. Filippo Alessi del Foro di Messina, presso il quale ha eletto domicilio;

    Parte civile costituita: Ten. Col. E.I. Salvatore Di Bartolo, nato a Messina il 15.01.1970;

    assistito e rappresentato dall'avv. Sebastiano Ghirlanda del Foro di Messina. Imputato di «

    1. Ingiuria aggravata (articoli 226 codice penale militare di pace, 47 n. 2 codice penale militare di pace);

    2. Minaccia aggravata (articoli 229 comma 1 codice penale militare di pace, 47 n. 2 codice penale militare di pace);

    3. Minaccia aggravata (articoli 229 codice penale militare di pace, 47 n. 2 codice penale militare di pace». Osserva I. All'odierna udienza il Procuratore Generale Militare ha chiesto, in via preliminare, che la Corte voglia sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 226 codice penale militare di pace, con contrasto con gli articoli 3 e 52 della Costituzione, nella parte in cui sottopone a sanzione penale comportamenti posti in essere al di fuori delle condizioni previste dall'art. 199 codice penale militare di pace;

    nonche' dell'art. 1, lettera c), del decreto legislativo n. 7/2016, nella parte in cui non ha previsto l'abrogazione del reato di cui all'art. 226 codice penale militare di pace qualora il fatto sia commesso al di fuori delle condizioni previste dall'art. 199 codice penale militare di pace La parte civile costituita si e' rimessa alle valutazioni della Corte. Il difensore dell'imputato si e' associato alla richiesta del Procuratore generale. II. Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 recante: «Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67» al Capo I, «Abrogazione di reati e modifiche al codice penale», con l'art. 1 «Abrogazione di reati», ha proceduto alla abrogazione, tra gli altri, del reato di «ingiuria», previsto dall'art. 594 codice penale. Con il successivo art. 2, il citato decreto legislativo ha poi introdotto una serie di modifiche al codice penale e, per quel che ha rilievo nel presente procedimento, in particolare al comma 1, lettera g), ha stabilito che all'art. 596 codice penale, concernente l'esclusione della prova liberatoria: «1) al comma primo, le parole "dei delitti preveduti dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal delitto previsto dall'articolo precedente";

    2) al comma quarto, le parole "applicabili le disposizioni dell'art. 594, primo comma, ovvero dell'art. 595, primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "applicabile la disposizione dell'art. 595, primo comma": al comma 1, lettera h), ha disposto che «all'art. 597, comma primo, le parole "I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili" sono sostituite dalle seguenti: "Il delitto previsto dall'art. 595 e' punibile"»;

    al comma 1, lettera i) ha stabilito che «all'art. 599: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Provocazione.";

    2) i commi primo e terzo sono abrogati;

    3) nel secondo comma, le parole "dagli articoli 594 e" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo"». Il Capo II del decreto legislativo n. 7/2016, denominato «Illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili», nel prevedere all'art. 3 la «Responsabilita' civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie», ha, poi, disposto che: «1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita. 2. Si osserva la disposizione di cui all'art. 2947, primo comma, del codice civile». Con il successivo art. 4 del decreto si sono, quindi, individuati gli «Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie» e si e' stabilito che: «1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

    b), c), d), e), f) omissis;

  5. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice puo' non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori. 3. Non e' sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso». Con l'art. 5 il decreto ha, inoltre, stabilito i «Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie», mentre nel successivo art. 6 si e' provveduto a fissare i criteri temporali relativi alla «Reiterazione dell'illecito». Quando al procedimento, l'art. 8 del decreto legislativo n. 7/2016 ha disposto che le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno e che il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa;

    infine, si e' previsto che anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del capo II. Modalita' di pagamento della sanzione e di devoluzione del provento della stessa a favore della Cassa delle ammende, Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie, seguono negli articoli finali (art. 9-11) del testo del decreto in esame, che si conclude con l'art. 12 che reca le disposizioni transitorie, in pratica attuative dei principi vigenti in tema di successione di leggi penali, specificatamente di quello del favor rei, in quanto stabilisce che: «1. Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 2. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667, comma 4, del codice di procedura penale». Seguono, all'art. 13 del decreto legislativo n. 7/2016, le disposizioni finanziarie. III. Dunque, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 del decreto legislativo n. 7 del 2016, e' entrato in vigore, a decorrere dal 6 febbraio 2016, l'intervento di depenalizzazione e di abrogazione di reati oggetto della legge delega n. 67/2014 (art. 2). Sempre in attuazione della legge delega n. 67/2014, inoltre, con il successivo decreto legislativo n. 8/2016 si e' completata la depenalizzazione con la trasformazione di numerose fattispecie di reati minori (per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda oppure puniti con pene detentive, sole congiunte o alternative a pene pecuniarie) in illeciti amministrativi. Appare di tutta evidenza - ed e' stato esplicitamente evidenziato nelle relazioni governative di accompagnamento agli schemi dei due decreti legislativi in questione - che il legislatore ha inteso perseguire una scelta politica ben precisa, volta a deflazionare il sistema penale, sia sostanziale che processuale, in omaggio ai principi di frammentarieta', offensivita' e sussidiarieta' della sanzione criminale, partendo dal presupposto che seppure una penalizzazione generalizzata formalmente corrisponda a esigenze di maggiore repressivita', tuttavia in concreto finisce con il risolversi in un abbassamento del livello di tutela degli interessi coinvolti, dovendosi scontrare con il dato obiettivo che la macchina repressiva penale non e' attualmente in grado di sanzionare un numero elevato di fatti, per cui appare doveroso valutare l'opportunita' di rinunciare alle sanzione penale quantomeno per i reati che presentino un minor grado di offensivita'. Il legislatore, con l'ultimo intervento di depenalizzazione, ha fatto ricorso a un duplice strumento, da un lato quello della trasformazione di taluni reati in illecito amministrativo, con conseguente affidamento esclusivo all'autorita' amministrativa del compito di punire determinate condotte di minore gravita';

    dall'altro lato, quello di abrogare alcune fattispecie di reato previste dal codice penale, con contemporanea...

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