n. 116 SENTENZA 17 aprile - 31 maggio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 28 febbraio 2017, nel procedimento vertente tra Donatella Casini in proprio e nella qualita' di legale rappresentante pro tempore di Farmacie di Ferentino srl e il Comune di Ferentino, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti l'atto di costituzione di Donatella Casini in proprio e nella qualita' di legale rappresentante pro tempore di Farmacie di Ferentino srl, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 17 aprile 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l'avvocato Stefano Vinti per Donatella Casini in proprio e nella qualita' di legale rappresentante pro tempore di Farmacie di Ferentino srl e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con «sentenza non definitiva» del 28 febbraio 2017 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», per contrasto con gli artt. 41 e 47 della Costituzione. La questione e' sorta nel corso di un giudizio promosso da una farmacista, socia privata in una societa' comunale, denominata Farmacie di Ferentino srl, costituita ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come sostituito dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), che consente la gestione delle farmacie comunali a mezzo di societa' di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che prestino servizio presso tali farmacie e cessino dal rapporto di lavoro dipendente con il comune all'atto della costituzione della societa'. In applicazione di tale norma era stata costituita una societa' a responsabilita' limitata, con cessione del 49% del capitale sociale alla farmacista ricorrente nel giudizio a quo, la quale, oltre a rinunciare al rapporto di lavoro, aveva conferito circa euro 700.000 per acquisire la partecipazione sociale. Nel giudizio davanti al TAR rimettente e' impugnata la deliberazione con cui il Comune di Ferentino ha stabilito di adottare per la gestione della farmacia comunale il modello della concessione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), vigente ratione temporis, e ha disposto la cessione della partecipazione comunale, pari al 51%, mediante procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto, con il contestuale affidamento in concessione della farmacia comunale per la durata di cinque anni, tacitamente rinnovabili per altri cinque. Il passaggio dalla gestione diretta della farmacia comunale (a mezzo di societa' di capitali costituita tra il Comune e i farmacisti dipendenti) alla gestione indiretta (mediante concessione a terzi) - motivato in ragione dello squilibrio economico finanziario registrato nei bilanci societari per gli anni dal 2009 al 2013 - e' stato disposto dal Comune in applicazione e secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma 568-bis, lettera b), della legge n. 147 del 2013, come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68 (in vigore dal 20 giugno 2015). La disposizione cosi' prevede: «Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le societa' da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della societa', consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della societa', consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una societa' controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla societa' controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

  1. all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di societa' mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi». Su questa premessa in fatto, il rimettente ha respinto innanzitutto il primo motivo di gravame - con cui si contestava in radice...

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