n. 116 ORDINANZA 20 aprile - 20 maggio 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi dal Tribunale ordinario di Lecce con ordinanza del 24 aprile 2015 e dal Tribunale ordinario di Palermo con ordinanza del 21 settembre 2015, iscritte rispettivamente ai nn. 167 e 332 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2015 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2016 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto che, con ordinanza del 24 aprile 2015 (r.o. n. 167 del 2015), il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), crediti non spettanti o inesistenti, per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta, anziche' ad euro 103.291,38;

che il giudice a quo riferisce di essere chiamato a giudicare, con rito abbreviato, una persona imputata del reato previsto dalla norma censurata, per aver omesso di versare - utilizzando in compensazione, ai sensi del citato art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, «crediti non spettanti e/o inesistenti» - la somma complessiva di euro 60.179,34, in relazione all'anno d'imposta 2008 (fatto commesso il 30 settembre 2009), e la somma complessiva di euro 66.288,61, in relazione all'anno d'imposta 2009 (fatto commesso il 30 settembre 2010);

che la questione sarebbe, dunque, rilevante, in quanto il suo accoglimento comporterebbe il proscioglimento dell'imputato, altrimenti assoggettabile a pena, risultando superata la soglia di rilevanza penale pari a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta, prevista dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e richiamata dal successivo art. 10-quater;

che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva come, con la sentenza n. 80 del 2014, la Corte costituzionale abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, puniva l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro...

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